Valutazione titoli di servizio su base oraria e riesame cautelare (TAR Abruzzo n. 84 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei titoli di servizio in un concorso pubblico, quando la commissione abbia fissato un criterio di calcolo su base oraria, deve risultare coerente con tale parametro. In sede di domanda cautelare, ove emerga prima facie una possibile difformità tra il criterio indicato nel verbale e il punteggio attribuito, il giudice amministrativo può disporre il riesame della valutazione, demandando alla amministrazione la verifica del punteggio assegnato per i servizi prestati presso istituzioni AFAM legalmente riconosciute.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti della procedura selettiva bandita dall’Accademia di Belle Arti per il profilo di Funzionario tecnico di laboratorio, contestando in particolare la valutazione dei propri titoli di servizio. La commissione giudicatrice aveva stabilito con verbale i criteri per la valutazione dei titoli, prevedendo un meccanismo di calcolo su base oraria. La ricorrente lamentava che il punteggio attribuito ai propri servizi prestati presso un’istituzione AFAM legalmente riconosciuta non risultasse coerente con tale criterio, con conseguente alterazione della graduatoria finale e della posizione della candidata selezionata, che si costituiva in giudizio quale controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nella fase cautelare, ha ritenuto che la valutazione dei servizi prestati dalla ricorrente in seguito a interpello presso l’Accademia di Belle Arti di Roma appaia, prima facie, non del tutto coerente con il criterio di calcolo su base oraria indicato dalla commissione nel verbale n. 1 del concorso.
Il Collegio ha osservato che l’ABA di Roma rientra tra le istituzioni AFAM legalmente riconosciute contemplate dal criterio di valutazione, così che i servizi ivi prestati avrebbero dovuto essere computati secondo lo stesso metodo orario previsto per le altre esperienze professionali assimilabili.
Da tale possibile incoerenza è derivata la necessità di riesame del punteggio attribuito ai titoli di servizio della ricorrente, attività da demandare alla stessa amministrazione resistente nella sua autonomia procedimentale.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame della valutazione del punteggio per i titoli di servizio presentati dalla ricorrente e fissando l’udienza pubblica di merito al 21 ottobre 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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