Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su istanza di parte (TAR Abruzzo n. 160 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, costituisce causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. Il giudice, nell’accogliere tale istanza, adotta una pronuncia che non entra nel merito della controversia, limitandosi a dare atto del venir meno dell’interesse processuale. La compensazione delle spese di lite, in tale evenienza, rappresenta l’esito naturale del giudizio, non ravvisandosi i presupposti per una condanna alle spese a carico di alcuna delle parti. L’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse prescinde da ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno delle censure proposte.
Il Fatto
Il ricorso era stato proposto da numerosi operatori balneari, esercenti attività di stabilimento e di ristorazione, per l’annullamento della nota dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, prot. n. 2017/5433/DRAM del 9 maggio 2017. Con tale atto, l’Amministrazione aveva avviato un procedimento di carattere repressivo nei confronti dei concessionari demaniali marittimi. Le società e le imprese ricorrenti avevano impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, eccependone la legittimità sotto diversi profili. Nel corso del giudizio, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise si era costituita in giudizio per resistere al ricorso, mentre gli altri soggetti intimati non avevano presentato costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata in giudizio dalle parti ricorrenti in data 2 dicembre 2025, con la quale le stesse hanno espressamente manifestato la volontà di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo contestualmente la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Tale istanza, fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, ha determinato la definizione del giudizio in rito, senza alcun esame delle questioni di merito prospettate con l’atto introduttivo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., il quale prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. La pronuncia di improcedibilità, nella specie, è stata adottata all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, nell’ambito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio ha, inoltre, valorizzato la circostanza che la richiesta di definizione in rito provenisse dalle stesse parti ricorrenti, le quali hanno così rinunciato a ogni ulteriore coltivazione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale tra le parti, conformemente a quanto richiesto dalle stesse ricorrenti. Tale statuizione trova giustificazione nella peculiarità dell’esito del giudizio, definito non per una pronuncia di merito ma per una causa di improcedibilità sopravvenuta, che non consente di individuare una parte soccombente in senso tecnico. La compensazione delle spese, pertanto, rappresenta la soluzione più equa per la definizione del rapporto processuale tra le parti.
Con la declaratoria di improcedibilità, l’ordinanza di smaltimento ha quindi definito il giudizio senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure dei ricorrenti avverso la nota dell’Agenzia del Demanio del 9 maggio 2017, lasciando integralmente impregiudicata la posizione sostanziale delle parti.
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Nota della Redazione
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