Sostituzione abusiva nella concessione demaniale: decadenza vincolata e atto meramente confermativo (TAR Abruzzo n. 147 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di altro soggetto nella gestione e nel godimento di un bene oggetto di concessione demaniale marittima, realizzata senza il previo provvedimento autorizzatorio dell’amministrazione, integra l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 47, comma 1, lett. e), cod. nav., indipendentemente dalla sua riconducibilità alle fattispecie di cui agli artt. 45-bis e 46 cod. nav. L’autorizzazione prevista dall’art. 45-bis cod. nav. non può formarsi per silenzio assenso, trattandosi di procedimento di natura concessoria che richiede un provvedimento espresso in ragione del carattere intuitu personae del rapporto. Ne consegue che il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, subordinata al mero riscontro dei presupposti fattuali, con esclusione di ogni bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del privato. L’atto con cui l’amministrazione ribadisce la precedente determinazione senza nuova istruttoria né rinnovata ponderazione degli interessi è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima per l’utilizzo di un tratto di area nel Comune di Giulianova. Il Comune avviava un procedimento per la sostituzione di altro soggetto nel godimento della concessione e, all’esito, dichiarava la decadenza ai sensi dell’art. 47 cod. nav., ordinando lo sgombero dell’area entro quarantacinque giorni.
La società impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi sul procedimento, l’illegittimità della decadenza per la mancata formazione del silenzio assenso sull’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. e l’omessa ponderazione degli interessi. Intervenuta l’ordinanza cautelare di rigetto, il Comune trasmetteva un nuovo atto che ordinava nuovamente lo sgombero, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo rilevando che l’amministrazione aveva legittimamente atteso l’integrazione documentale richiesta nel 2020 e mai prodotta dalle società interessate, con la conseguenza che nessun affidamento poteva invocarsi dalla ricorrente che aveva colposamente ignorato la richiesta istruttoria.
Quanto alla decadenza, il Collegio ha osservato che la sostituzione di un altro soggetto nella gestione del bene, avvenuta senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è abusiva e rientra nella previsione dell’art. 47, comma 1, lett. e), cod. nav., che non qualifica la fattispecie in modo restrittivo. Ha inoltre richiamato l’art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima, secondo cui il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, e la giurisprudenza costante che esclude l’applicabilità del silenzio assenso ai procedimenti di natura concessoria, trattandosi di fenomeno derivativo che necessita di provvedimento espresso.
Ne deriva che la decadenza costituisce un provvedimento di natura sostanzialmente vincolata, la cui adozione è subordinata al mero riscontro dei presupposti fattuali, con conseguente esclusione di ogni bilanciamento tra interesse pubblico e interessi del privato concessionario.
In relazione ai motivi aggiunti, il TAR ha distinto tra atto di conferma in senso proprio, emesso all’esito di una nuova istruttoria o di una rinnovata ponderazione degli interessi, e atto meramente confermativo, che ripete la precedente volontà senza alcuna rivalutazione. Poiché la stessa ricorrente aveva affermato che il nuovo provvedimento non si basava su alcun approfondimento istruttorio né su una nuova ponderazione, limitandosi a indicare un nuovo termine per lo sgombero, esso è stato qualificato come meramente confermativo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
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Nota della Redazione
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