Ristrutturazione in zona B0F: il vincolo morfologico impone la conservazione della copertura originaria (TAR Abruzzo n. 127 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone territoriali omogenee B0F, disciplinate da norme tecniche di attuazione che impongono la ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici, l’intervento sul patrimonio edilizio esistente deve conservare gli elementi architettonici peculiari dell’immobile, tra cui rientra la tipologia di copertura. La circostanza che l’Abaco delle tipologie storiche annoveri, tra gli elementi strutturali, tanto il tetto a padiglione quanto il tetto a due falde non legittima il proprietario a sostituire la conformazione originaria del tetto con una diversa, in quanto le schede descrivono le tipologie presenti sul territorio ma non consentono di mutare un elemento strutturale dell’edificio oggetto di intervento. Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 risulta legittimo quando l’intervento, pur essendo conforme alla disciplina urbanistica al momento della sua realizzazione, alteri la sagoma del tetto e dei prospetti in violazione del vincolo morfologico, difettando la doppia conformità richiesta per la sanatoria.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nel Comune di Teramo, ricadente in zona B0F (Zone consolidate di valore morfologico nelle frazioni), presentava una prima Segnalazione Certificata di Inizio Attività per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia. Successivamente, con una SCIA in variante, proponeva la modifica della copertura dell’edificio da tetto a padiglione a tetto a due falde. Il Comune, ritenuta l’opera in contrasto con l’art. VII.7 delle NTA del PRG, che vieta modifiche alla copertura nelle zone B0F, adottava il provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori. A fronte dell’avvenuta realizzazione dell’intervento, il proprietario presentava una SCIA in sanatoria, sulla quale il Comune accertava la conformità per la parte relativa all’incremento volumetrico ma non per la modifica delle falde del tetto, prescrivendo la rimozione. Avverso tali provvedimenti il ricorrente proponeva ricorso principale e motivi aggiunti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’intervento edilizio era stato interamente realizzato dal ricorrente nonostante il divieto comunale e la contestuale rimozione era stata assorbita dal successivo diniego di accertamento di conformità. L’interesse si era ormai integralmente traslato sull’impugnazione del provvedimento di diniego della sanatoria.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha rigettato le censure, ritenendo dirimente l’interpretazione dell’art. VII.7 delle NTA del PRG. Tale disposizione, consentendo la ristrutturazione edilizia solo con vincoli morfologici definiti sulla base del rilievo dell’immobile, impone la conservazione degli elementi strutturali esistenti, tra cui la forma del tetto. Il riferimento al tetto “a padiglione o a due falde” contenuto nella scheda n. 1 dell’Abaco ha natura ricognitiva delle tipologie presenti nel territorio e non attribuisce al privato la facoltà di scegliere una diversa conformazione di copertura in sostituzione di quella originaria.
La Corte ha altresì disatteso l’eccezione relativa alla necessità del miglioramento sismico dell’edificio, rilevando come lo stesso ricorrente, con nota dell’11 giugno 2024, avesse rimodulato il progetto mantenendo la copertura a padiglione, dimostrando che tale soluzione era realizzabile. Inoltre, la SCIA originaria del 2023 prevedeva misure antisismiche compatibili con la conservazione del tetto, il che escludeva la indispensabilità della modifica.
Infine, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo concernente l’assenza dell’assenso della proprietà adiacente, essendo il diniego fondato esclusivamente sulla violazione del vincolo morfologico e non su tale presupposto. La sentenza conferma che il vincolo morfologico delle zone B0F è posto a presidio della conservazione della memoria storica e architettonica del patrimonio edilizio rurale.
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Nota della Redazione
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