Progressione verticale interna: irrilevanza delle irregolarità e difetto di periculum in mora (TAR Abruzzo n. 42 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa a una procedura di selezione interna per la progressione verticale tra aree e qualifiche funzionali, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, alla quale consegue la novazione oggettiva del rapporto di servizio mediante inquadramento nell’area immediatamente superiore, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. In sede cautelare, la domanda di concessione di misure provvisorie dev’essere respinta quando le censure dedotte afferiscono a mere irregolarità del provvedimento impugnato, risultano fondate su erronei presupposti fattuali o giuridici e non evidenziano profili di irragionevolezza tecnica del giudizio della commissione esaminatrice. Il periculum in mora difetta quando al ricorrente non è precluso il transito in altri ruoli e l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe il riconoscimento retroattivo di tutti i diritti conseguenti all’inquadramento.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’AREACOM – Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, impugnava la deliberazione con la quale l’Agenzia aveva approvato la graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione tra categorie riservata al personale di ruolo. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, della deliberazione e degli atti presupposti, contestando l’esito della selezione. Si costituivano in giudizio l’AREACOM e una controinteressata, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia ha ad oggetto una procedura di selezione interna per la progressione verticale speciale ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. Tale procedura, come previsto dal Regolamento dell’Agenzia, comporta la novazione oggettiva del rapporto di servizio, con inquadramento del vincitore nell’area immediatamente superiore, circostanza che radica la giurisdizione del giudice amministrativo. Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris, rilevando che le censure del ricorrente si riferivano a mere irregolarità del provvedimento impugnato, inidonee a determinare la ricevibilità del ricorso. Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultavano, inoltre, fondati su erronei presupposti, rispettivamente, fattuali e giuridici, mentre il quarto motivo non evidenziava profili di irragionevolezza tecnica del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice sulle competenze professionali del ricorrente.
Il TAR ha, altresì, escluso la sussistenza del periculum in mora, richiesto dall’art. 55 c.p.a. per l’accoglimento della domanda cautelare. Il pregiudizio allegato dal ricorrente non presentava i caratteri della gravità e dell’irreparabilità, atteso che allo stesso non era precluso il transito nei ruoli della Regione Abruzzo e che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, gli sarebbero stati riconosciuti con efficacia retroattiva tutti i diritti conseguenti all’inquadramento nell’area superiore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite della fase tra le parti costituite in giudizio e dichiarando non dovute le spese nei confronti del controinteressato non costituito. La particolarità della procedura selettiva ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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