Integrazioni progettuali e riesame istruttorio nel procedimento autorizzatorio (TAR Abruzzo n. 92 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora sussistano profili di incertezza in ordine alla completezza e alla correttezza del procedimento autorizzatorio unico in materia ambientale, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., richiedendo una relazione dettagliata corredata da pertinente documentazione. L’istruttoria è funzionale ad accertare se l’istanza di autorizzazione sia stata integrata a seguito delle osservazioni formulate dall’organo tecnico di controllo ambientale e, quindi, se il procedimento si sia svolto nel rispetto delle regole di completezza e di trasparenza che presidiano il rilascio del titolo abilitativo. La rimessione del fascicolo al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso costituisce la conseguente e doverosa prosecuzione del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Un nutrito gruppo di residenti del Comune di Atri ha impugnato la determinazione con cui il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo ha autorizzato la società NDT Energy s.r.l. alla realizzazione e alla gestione di un impianto di co-incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi in località contrada Stracca, Zona Industriale. I ricorrenti hanno altresì contestato la decisione di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto, nonché i verbali delle sedute della conferenza di servizi e gli altri atti del procedimento. Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo, il Ministero dell’Interno e la società controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la complessità della vicenda amministrativa e le contrapposte posizioni delle parti, ha ritenuto necessario approfondire un aspetto specifico del procedimento autorizzatorio. In particolare, il giudice ha ravvisato l’esigenza di verificare se, a seguito delle osservazioni formulate dall’ARTA Abruzzo in data 4 marzo 2024, la società proponente abbia presentato integrazioni progettuali e, in caso affermativo, quale sia stato il loro contenuto e la loro incidenza sull’istruttoria complessiva.
La circostanza assume rilievo decisivo ai fini del decidere sulla legittimità del titolo autorizzatorio. Il Collegio ha quindi disposto un incombente istruttorio nei confronti della Regione Abruzzo, ordinando il deposito, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza se anteriore, di una dettagliata relazione corredata dalla documentazione pertinente. L’approfondimento richiesto non costituisce un’attività meramente esplorativa, ma è finalizzato a colmare un deficit conoscitivo che impedisce al giudice di assumere una decisione consapevole nel merito delle censure prospettate.
La scelta del Tribunale riflette il consolidato orientamento per cui l’istruttoria nel processo amministrativo non può tradursi in una supplenza dell’azione amministrativa, ma è legittimamente esercitata quando l’acquisizione di elementi tecnici risulti indispensabile per la definizione del giudizio. Nell’ambito di procedimenti autorizzatori complessi in materia ambientale, caratterizzati dalla partecipazione di molteplici soggetti e dall’intervento di organismi tecnici, l’accertamento della completezza e della correttezza dell’istruttoria costituisce il presupposto necessario del sindacato di legittimità.
All’esito dell’adempimento istruttorio, il Collegio ha rimesso il fascicolo al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, assicurando così la prosecuzione del giudizio secondo le regole ordinarie del rito.
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Nota della Redazione
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