Cessata la materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la RPD (TAR Abruzzo n. 89 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione provveda all’integrale esecuzione del giudicato nel corso del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessata materia del contendere, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla sopravvenuta esatta esecuzione, da parte dell’amministrazione debitrice, della sentenza di cui si domanda l’ottemperanza. La condanna alle spese può essere pronunciata anche in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva agito dinanzi al giudice dell’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto alla componente accessoria della retribuzione denominata RPD (Retribuzione Professionale Docente) per i periodi di servizio a termine, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive. Il Ministero si costituiva in giudizio, evidenziando l’impossibilità di provvedere al pagamento per ragioni organizzative e finanziarie, salvo poi comunicare, nel corso del processo, l’avvenuta liquidazione delle somme alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta medio tempore mediante l’integrale corresponsione delle somme dovute, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere. Il Collegio ha comunque proceduto all’esame del merito del ricorso, limitatamente alla regolazione delle spese di lite, ai sensi del principio della soccombenza virtuale.
I giudici hanno ritenuto il ricorso fondato proprio in ragione della sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice. Hanno, inoltre, accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza di merito e il verificarsi della condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
In ragione della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, liquidate forfettariamente nella misura di euro 800,00 oltre accessori, tenuto conto della serialità della controversia.
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Nota della Redazione
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