Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente e improcedibilità del ricorso (TAR Abruzzo n. 79 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari, con atto depositato in giudizio, di non avere più interesse alla decisione. In tal caso, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare il merito della controversia. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di L’Aquila, aveva impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione disponeva il suo rientro immediato alla Questura di Pistoia, a seguito della cessazione del mandato elettorale che ne aveva giustificato il precedente trasferimento, disposto ai sensi dell’art. 78 d.lgs. n. 267/2000.
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di rientro e degli atti presupposti e connessi, incluso l’atto di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione con la quale ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, con la quale è stato espresso il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha ritenuto che, a seguito di tale dichiarazione, il ricorso fosse divenuto improcedibile, non sussistendo più l’interesse alla decisione nel merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata, con integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
La decisione si è quindi limitata a rilevare la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure dedotte avverso il provvedimento impugnato. Il TAR ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.