Nessuna decisione cautelare per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione di una gara di servizi sanitari: il TAR Abruzzo fissa il merito (TAR Abruzzo n. 29 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. consente al collegio di non pronunciarsi sulla domanda cautelare quando le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione del merito, che viene fissato con priorità. In tal caso, la mancata decisione cautelare non integra una soccombenza e giustifica la compensazione delle spese della fase. L’ordinanza che dispone il rinvio è immediatamente eseguibile e va comunicata alle parti.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del lotto 2 di una gara europea per l’affidamento quinquennale di servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali per le aziende sanitarie di Abruzzo e Molise, impugnava la determinazione con cui l’Agenzia regionale per la committenza aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Oltre all’atto di autotutela, la ricorrente ha gravato gli atti presupposti, ivi inclusa la delibera regionale di approvazione del programma operativo 2025–2027, e ha chiesto la declaratoria di inefficacia dei contratti “ponte” eventualmente stipulati, con domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Abruzzo, nell’ordinanza qui commentata, ha ritenuto che le esigenze di tutela della società ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione del merito, fissando l’udienza pubblica del 25 marzo 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La decisione si fonda sulla valutazione dell’urgenza e dell’interesse alla decisione tempestiva, ritenendo preferibile non adottare una misura cautelare, ma definire il giudizio nel merito con priorità. In questa prospettiva, il collegio ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per il rito “a breve termine” previsto dal codice del processo amministrativo, che consente di superare la fase cautelare quando la questione può essere decisa rapidamente.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione, osservando che la mancata decisione sulla domanda cautelare non consente di individuare una soccombenza effettiva. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che ne darà comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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