Accesso documentale e integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (TAR Abruzzo n. 55 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorso avverso un diniego parziale di accesso documentale sia stato notificato solo ad alcuni dei soggetti controinteressati, il giudice amministrativo deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti controinteressati, ai sensi dell’art. 27 c.p.a., non essendosi verificata alcuna decadenza. L’integrazione può essere effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet istituzionale dell’amministrazione resistente e all’Albo Pretorio, senza necessità di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quando tale modalità assicuri l’effettiva conoscibilità del giudizio. L’inottemperanza all’ordine di integrazione, entro il termine assegnato, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
Alcuni cittadini presentavano al Comune un’istanza di accesso documentale volta ad ottenere gli atti relativi ai provvedimenti autorizzativi di manifestazioni estive svoltesi sul territorio comunale. Con nota del 4 settembre 2025, l’amministrazione concedeva l’accesso solo a parte della documentazione richiesta, determinando un diniego parziale. I ricorrenti impugnavano tale nota dinanzi al TAR, notificando il ricorso esclusivamente al Comune e a uno solo dei controinteressati, individuato nel gestore di uno degli esercizi commerciali coinvolti nelle manifestazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminato il ricorso, rileva che il giudizio è stato instaurato solo contro una parte dei soggetti legittimati a contraddire. L’art. 27 c.p.a., nel disciplinare l’integrazione del contraddittorio, consente al giudice di ordinarla quando il ricorso non sia stato notificato a tutte le parti necessarie, purché non sia maturata alcuna decadenza.
Nel caso di specie, i controinteressati non evocati in giudizio sono tutti gli altri soggetti che hanno organizzato le manifestazioni estive le cui autorizzazioni formano oggetto dell’istanza di accesso. Poiché il ricorso ha ad oggetto un diniego di accesso, l’esito del giudizio è suscettibile di produrre effetti direttamente nella sfera giuridica di tali soggetti, rendendone necessaria la partecipazione al processo.
Quanto alle modalità di integrazione, il Tribunale ritiene che la notifica individuale possa essere utilmente sostituita dalla notifica per pubblici proclami. Non appare richiesta la pubblicazione integrale sulla Gazzetta Ufficiale, essendo sufficiente, per garantire l’effettiva conoscibilità del ricorso, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet istituzionale del Comune resistente e all’Albo Pretorio.
L’ordinanza pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di pubblicazione e di attestazione, mentre onera la parte ricorrente della consegna degli atti e della prova delle avvenute pubblicazioni. Il termine per adempiere è fissato in giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro il termine perentorio di ulteriori quindici giorni, pena l’improcedibilità del ricorso. Il Tribunale rimette infine la causa al Presidente per la fissazione dell’udienza di trattazione.
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Nota della Redazione
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