Riconversione di casa di cura: sospensione cautelare per deficit istruttorio e motivazionale (TAR Molise n. 77 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste il fumus boni iuris per la sospensione cautelare di atti di programmazione sanitaria che impongono la riconversione di una struttura privata accreditata con il SSN, quando gli stessi non esplicitano l’iter istruttorio e le ragioni della misura, omettendo una rigorosa analisi del fabbisogno e della continuità assistenziale. La riconversione di strutture con dotazione inferiore ai 60 posti letto, pur ispirata al DM n. 70/2015, deve confrontarsi con le specificità del contesto territoriale e, ove prevista, essere preceduta da una specifica Intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il mancato coinvolgimento del soggetto interessato nell’istruttoria procedimentale viola i canoni della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione.
Il Fatto
La società Casa di Cura Villa Maria S.r.l., struttura sanitaria privata contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato dinanzi al TAR Molise il Decreto del Commissario ad acta n. 62 del 29 aprile 2026 e il Decreto del Commissario ad acta n. 63 del 29 aprile 2026, recanti rispettivamente l’adozione del Programma Operativo 2026-2028 per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e la programmazione della rete ospedaliera e delle reti tempo dipendenti nella Regione Molise. Gli atti prevedevano, entro sei mesi, la riconversione della struttura ricorrente verso ambiti assistenziali carenti, con conseguente revisione dell’attuale accreditamento. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti, deducendo vizi di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che gli atti impugnati non recassero una esplicitazione dell’iter istruttorio e delle ragioni per cui la riconversione della struttura fosse stata disposta, ravvisando il fumus boni iuris delle censure vertenti sul deficit istruttorio e motivazionale. Il collegio ha valorizzato il ruolo significativo assunto dalla ricorrente nella programmazione sanitaria regionale, contribuendo ad assicurare continuità assistenziale ed effettività dei livelli essenziali di assistenza sanitaria sul territorio molisano, sicché la riconversione avrebbe dovuto esigere una rigorosa analisi del fabbisogno.
Quanto alla compatibilità con il DM n. 70/2015, il TAR ha osservato che la riconversione, pur ispirandosi ai criteri del decreto ministeriale per le strutture con dotazione inferiore ai 60 posti letto, non sembrava confrontarsi con le specificità del contesto territoriale molisano, profilo che deve essere oggetto di attenta valutazione per scelte programmatorie ragionevoli e proporzionate. Inoltre, la perimetrazione dei contenuti e delle modalità della riconversione è risultata generica e indeterminata, così come gli ambiti assistenziali a cui avrebbe dovuto essere rivolta.
Il collegio ha inoltre ritenuto fondata, nella sommaria delibazione della fase cautelare, la censura sulla violazione del DM n. 70/2015 nella parte in cui prevede che la riconversione delle strutture inferiori ai 60 posti letto debba essere preceduta da una specifica Intesa in Conferenza Stato-Regioni, non risultata ad oggi siglata. Ha infine accolto la censura sulla violazione dei canoni della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento della ricorrente nell’istruttoria culminata nell’adozione degli atti gravati.
Quanto al pregiudizio, il TAR ha rilevato che l’imposizione della riconversione entro sei mesi potrebbe determinare la crisi e la chiusura di una struttura che assolve a un servizio insostituibile sul territorio, ridimensionando sin da subito risorse, attività e organizzazione della società. Nella comparazione degli interessi, il collegio ha ritenuto di privilegiare la continuità del servizio assicurato dalla struttura ricorrente. Il TAR ha disposto la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando per la discussione del merito l’udienza pubblica del 18 novembre 2026 e compensando le spese.
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Nota della Redazione
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