Chiamata in causa e verificazione contabile nel ristoro di spese per trasporto disabili (TAR Abruzzo n. 47 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di risarcimento per equivalente, allorché la domanda risulti connotata da obiettiva indeterminatezza in ordine all’an e al quantum della pretesa, il Collegio può disporre, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione tecnico-contabile, affidandola a un organo dello Stato dotato di specifica competenza. La chiamata in causa del terzo, preteso obbligato in via di garanzia o di regresso, può essere autorizzata dal giudice amministrativo anche quando il terzo si sia già costituito volontariamente, purché la sua posizione processuale non sia integralmente definita e sussista l’esigenza di assicurare il contraddittorio pieno e la completezza dell’istruttoria. L’ordinanza che dispone la verificazione e autorizza la chiamata in causa ha natura meramente ordinatoria e non definisce, nemmeno parzialmente, il giudizio, riservando ogni pronuncia sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese alla decisione definitiva.
Il Fatto
Un’Unione di Comuni agiva dinanzi al Tribunale amministrativo per ottenere la condanna della Provincia al rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione del servizio di trasporto e di assistenza scolastica in favore di studenti disabili frequentanti gli istituti di istruzione superiore, relativamente all’anno solare 2004, per un importo complessivo di euro 147.021,00, ovvero, in via subordinata, alla restituzione dell’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.; la domanda era stata in precedenza proposta dinanzi al giudice ordinario, il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Nel giudizio di riassunzione si costituivano sia la Provincia, eccependo la genericità e l’indeterminatezza della pretesa e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione, sia la Regione stessa, la quale contestava la propria legittimazione passiva e negava la sussistenza di un obbligo di garanzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’istanza proposta dalla Provincia, volta a ottenere l’autorizzazione alla chiamata in causa della Regione, ai sensi degli artt. 39 e 28, comma 3, c.p.a. e degli artt. 106 e 269 c.p.c., in qualità di soggetto obbligato a garantirla o, comunque, di parte necessaria del giudizio, stante la sua posizione di Ente che aveva assunto, per il tramite del Protocollo d’Intesa del 2003, l’impegno a farsi carico degli oneri per i servizi in questione. Il Tribunale ha ritenuto l’istanza fondata, considerando che la Regione, pur essendosi costituita volontariamente, non aveva assunto la veste formale di terzo chiamato e che la sua partecipazione al giudizio risultava comunque necessaria per la completa definizione del thema decidendum, anche in considerazione del fatto che la stessa era già stata evocata in giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che la causa non appariva matura per la decisione, in ragione della obiettiva indeterminatezza della domanda proposta dall’Unione di Comuni, evidenziata dalla pluralità di dichiarazioni di spesa, tra loro discordanti, prodotte dalla stessa ricorrente nel corso del tempo, e dalla mancata allegazione della documentazione di rendicontazione. In particolare, la Provincia aveva contestato la quantificazione delle somme, rilevando che le note prodotte dall’Unione riportavano importi differenti a seconda del periodo di riferimento (anno solare o anno scolastico) e che parte delle spese risultavano, in ipotesi, già liquidate direttamente ad alcuni Comuni.
Al fine di acquisire elementi di giudizio completi e attendibili, il Tribunale ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e degli artt. 19 e 20 c.p.a., una verificazione tecnico-contabile, affidandola al Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo, con il compito di accertare: l’effettiva consistenza delle spese sostenute nell’anno 2004 dall’Unione per ogni singolo Comune, distinguendo i mesi di riferimento e verificando la debita giustificazione mediante mandati di pagamento e rendicontazioni; l’eventuale contribuzione dei Comuni dell’Unione alle spese; la riconciliazione tra le somme richieste e quelle eventualmente già assegnate dalla Provincia ad alcuni Comuni con la determinazione n. 146 del 2005; l’eventuale esistenza di altri finanziamenti pubblici destinati alla copertura delle medesime spese.
La verificazione è stata disposta nel rispetto del principio di economia processuale, con la fissazione di un termine di centoventi giorni per il suo compimento, la previsione del contraddittorio con le parti e l’autorizzazione al Verificatore di estrarre copia degli atti e di acquisire documentazione presso soggetti pubblici e privati. Il Collegio ha infine riservato ogni pronuncia sul merito, sulle questioni di rito e sulle spese alla decisione definitiva, disponendo il rinvio della causa alla successiva udienza pubblica.
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Nota della Redazione
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