Valutazione requisiti psicofisici e obbligo motivazionale della Commissione Medica (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 19 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di accertamento dei requisiti psicofisici per il rinnovo della patente di guida, la valutazione della Commissione Medica Locale deve fondarsi su patologie effettivamente idonee a compromettere la sicurezza della circolazione. Laddove la Commissione abbia disposto una consulenza specialistica, il cui esito sia favorevole all’interessato, essa non può discostarsene senza offrire una motivazione compiuta, idonea a dare conto delle ragioni per cui l’esito dell’accertamento non viene condiviso. Il difetto motivazionale rende illegittimo il giudizio di inidoneità e il consequenziale provvedimento di sospensione della patente, che può essere cautelarmente sospeso ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento di sospensione della patente di guida, notificato a seguito del giudizio negativo espresso dalla Commissione Medica Locale in sede di accertamento dei requisiti psicofisici. Con istanza cautelare chiedeva la sospensione dell’efficacia dell’atto, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Commissione Medica, dopo aver disposto una consulenza neurologica, aveva infatti disatteso l’esito di tale accertamento, che aveva escluso la sussistenza di patologie incidenti sull’idoneità alla conduzione di veicoli, senza spiegare le ragioni del proprio dissenso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, adito in sede cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento alla luce di una sommaria delibazione propria della fase. Il Collegio ha osservato che i requisiti psicofisici devono essere valutati con riferimento a patologie che siano effettivamente idonee a compromettere la sicurezza della circolazione stradale.
Nel caso di specie, la Commissione Medica aveva richiesto una consulenza neurologica dalla quale era emerso che la ricorrente non presentava rischio di incorrere in attacchi epilettici né altre patologie incidenti sull’idoneità alla guida. Nonostante tale esito favorevole, la Commissione aveva espresso nondimeno un giudizio negativo, senza però motivare compiutamente le ragioni per cui l’accertamento specialistico non veniva condiviso.
Il Collegio ha evidenziato che tale carenza motivazionale integra un vizio di legittimità del provvedimento impugnato, atteso che l’Amministrazione, quando si discosta dall’esito di una consulenza tecnica dalla stessa disposta, ha l’onere di spiegare le ragioni del proprio dissenso con riferimento ai punti specifici dell’accertamento che non intende recepire.
Alla luce di ciò, il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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