Onere della prova a carico del privato sulla data dell’abuso edilizio (TAR Abruzzo n. 40 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, grava sul privato, anche ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., l’onere di fornire prova rigorosa della risalente epoca di realizzazione del manufatto, sia per fruire del condono edilizio sia per escludere la necessità del titolo abilitativo in epoca antecedente alla legge n. 761/1967. Tale prova deve fondarsi su documentazione certa e univoca, mentre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e la prova testimoniale, se non supportate da elementi indiziari altamente probanti, sono prive di rilevanza. L’ordinanza di demolizione è irrogata nei confronti del proprietario, il cui legittimo affidamento non è tutelabile per il solo decorso del tempo.
Il Fatto
Il Comune di Capistrello emetteva l’ordinanza di demolizione n. 2/2024 del 9 ottobre 2024, preceduta dall’ordinanza di sospensione lavori n. 1 del 5 ottobre 2024, relativamente a un manufatto su due livelli realizzato, secondo l’accertamento comunale, nel 1982 senza titolo abilitativo, in violazione della distanza legale dalla ferrovia. Il ricorrente, proprietario dell’immobile, impugnava i provvedimenti deducendo che il manufatto era stato edificato in epoca anteriore alla legge n. 761/1967 in zona esterna al centro abitato e, pertanto, senza necessità di licenza edilizia. Chiedeva inoltre l’ammissione di prova testimoniale e l’acquisizione della perimetrazione del centro abitato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso, affermando che l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera grava sul privato, il quale deve fornire documentazione certa e univoca, quali fatture, ricevute o bolle di consegna, idonee a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di costruzione. Nel caso di specie, la tesi del ricorrente si fondava su mere asserzioni e dichiarazioni sostitutive, ritenute inidonee a superare la presunzione derivante dal verbale di accertamento dell’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato del 1982, che documentava la costruzione del fabbricato in quella data.
Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza della prova testimoniale richiesta, precisando che essa è del tutto residuale rispetto alle prove oggettive concernenti la collocazione dei manufatti nello spazio e nel tempo. La prova per testimoni, infatti, richiede la previa allegazione di convincenti elementi indiziari di natura formale e documentale che radichino una semiplena probatio, circostanza non ricorrente poiché la dichiarazione testimoniale era smentita dalla documentazione comunale.
Quanto al terzo motivo, il TAR ha precisato che i precedenti provvedimenti comunali non rilevano, riguardando altre opere realizzate sullo stesso terreno. Ha quindi affermato che l’ordine di demolizione è correttamente irrogato al proprietario, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, e che non sussiste un legittimo affidamento tutelabile, citando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 secondo cui il decorso del tempo non determina la perdita del potere repressivo dell’amministrazione.
La Corte ha infine rilevato che il verbale del 1982 era stato consegnato in copia alla madre del ricorrente, che pertanto era stata edotta della violazione della distanza ferroviaria, circostanza mai contestata nel ricorso. Il mancato rispetto della distanza di ml. 20 dal binario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n. 753/1980, ha ulteriormente escluso ogni affidamento incolpevole. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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