TFS con sei scatti biennali per il personale dei Corpi di polizia in congedo a domanda (TAR Abruzzo n. 16 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della base pensionabile del personale militare e delle Forze di polizia, è norma riferita esclusivamente alla determinazione del trattamento pensionistico e non si applica alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Per tale istituto, la disciplina uniforme resta quella dettata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che riconosce l’inclusione dei sei scatti biennali nella base di calcolo del TFS per tutti gli appartenenti ai Corpi di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare, in ogni caso di cessazione dal servizio, ivi compreso il congedo a domanda con 55 anni di età e 35 di servizio utile, senza che rilevi il versamento dei contributi residui previsto per il solo trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda dal 31 luglio 2018, avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Egli chiedeva l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle relative differenze.
L’Istituto previdenziale resisteva in giudizio, sostenendo che al personale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto appartenente all’ordinamento militare, si applicasse la specifica disciplina di cui all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — che riserva il beneficio al personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso — estesa al congedo a domanda dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, condizionatamente al versamento dei contributi residui.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 alla fattispecie. Richiamando il proprio precedente (n. 172/2022) e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2980/2023, ha rilevato che la disposizione, sostituita dall’art. 11 della l. n. 231/1990, è stata poi abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. Secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 13/2012), richiamato in motivazione, l’effetto abrogativo è irreversibile: nessuna reviviscenza della norma originaria è possibile, dovendosi ricercare nelle norme vigenti la regola applicabile.
Il giudice ha quindi affrontato il nodo interpretativo centrale, pronunciandosi sulla portata dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. La norma, che estende ai militari il beneficio dei sei scatti prevedendone l’aggiunta alla base pensionabile, è stata interpretata dalla giurisprudenza come limitata alla sola determinazione del trattamento pensionistico. Il TAR ha aderito a tale lettura, precisando che la finalità di armonizzazione con il regime previdenziale generale perseguita dal decreto non può giustificare un’estensione al calcolo del TFS delle condizioni ivi previste, come il versamento dei contributi residui in caso di congedo a domanda.
La disposizione opera, infatti, un rinvio materiale all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, quale fonte dell’istituto, ma lo applica ai diversi fini della determinazione della base pensionabile. Se il legislatore avesse voluto escludere gli scatti dal calcolo del TFS anche per le Forze di polizia, avrebbe dovuto abrogare l’incondizionato beneficio riconosciuto da tale norma, non richiamarlo.
Il Collegio ha infine ricondotto l’art. 6-bis all’intera categoria dei Corpi di polizia, come definita dall’art. 16 della l. n. 121/1981, comprendente sia i corpi ad ordinamento civile (Polizia di Stato) sia quelli ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), in virtù del rinvio dinamico operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il contrasto giurisprudenziale di primo grado è stato ritenuto superato dalla più recente conferma del Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 3807 del 26 aprile 2024. Accertati i requisiti soggettivi e oggettivi in capo al ricorrente, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS inclusiva dei sei scatti, oltre interessi legali dalla scadenza del termine per la corresponsione fino al saldo, secondo il regime proprio dei crediti previdenziali richiamato dalle Sezioni Unite n. 6928/2018.
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Nota della Redazione
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