Ottemperanza per silenzio sull’acquisizione ex art. 42-bis: nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 17 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce motivo di ottemperanza la mancata conclusione, nel termine assegnato dal giudice, del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 ovvero di restituzione delle aree occupate, allorché la sentenza abbia accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. L’accertamento dell’inottemperanza legittima la nomina d’ufficio del commissario ad acta, il quale è tenuto ad adottare il provvedimento sostitutivo nel termine indicato dal giudice dell’ottemperanza, con spese processuali a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di fondi occupati e trasformati dal Comune, aveva proposto istanza ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 per ottenere l’acquisizione delle aree o, in alternativa, la restituzione previa riduzione in pristino. Il Comune non aveva risposto, determinando il ricorso avverso il silenzio. Con sentenza passata in giudicato, il TAR aveva accertato l’illegittimità del silenzio e ordinato al Comune di concludere il procedimento nel termine di sessanta giorni, condizionando la nomina del commissario ad acta all’inutile decorso del termine.
Il provvedimento non era stato adottato entro il termine assegnato. Il ricorrente ha quindi agito per l’esecuzione del giudicato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accertando che il Comune non aveva dato esecuzione all’ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso entro il termine perentorio assegnato.
La sentenza ottemperata aveva accertato l’illegittimità del silenzio e imposto all’amministrazione di scegliere tra l’acquisizione sanante e la restituzione delle aree. L’inerzia serbata anche dopo il giudicato ha integrato gli estremi della mancata ottemperanza, legittimando la nomina del commissario ad acta nella figura del Prefetto di Teramo, con facoltà di delega.
Al commissario è stato affidato l’incarico di porre in essere gli atti necessari all’esecuzione della sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, mediante adozione di un provvedimento espresso di acquisizione ex art. 42-bis ovvero di restituzione delle aree, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
La pronuncia ha infine posto le spese processuali a carico del Comune inottemperante, liquidandole in misura forfettaria, in applicazione del principio della soccombenza nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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