Accesso agli atti e onere istruttorio sulla qualità di socio (TAR Abruzzo n. 6 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso documentale, il giudice amministrativo, ove ravvisi profili di incompletezza o incertezza sugli elementi costitutivi della domanda, può legittimamente disporre incombenti istruttori officiosi ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., senza che ciò presupponga la definizione del thema decidendum. L’onere di allegazione che grava sul ricorrente concerne la dimostrazione della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, nonché, ove l’istanza sia proposta da un soggetto che agisce in qualità di socio di una società aggiudicataria di una procedura ad evidenza pubblica, la prova della propria qualità di socio e della riferibilità dei versamenti effettuati. L’ordinanza istruttoria che dispone l’esibizione di una relazione di chiarimenti da parte dell’amministrazione resistente non costituisce pronuncia definitiva sulla controversia, ma atto prodromico alla decisione, con conseguente sospensione di ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese.
Il Fatto
La società istante risultava aggiudicataria di un’asta pubblica indetta dal Comune per l’alienazione di un immobile, dietro versamento di un acconto e con obbligo di saldo subordinato all’esito favorevole di una variante urbanistica. A seguito del mancato perfezionamento della cessione per scelte dell’ente, il socio della società aggiudicataria, che asseriva di avere personalmente effettuato i versamenti, inviava una richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, volta a ottenere copia dell’avviso di asta, del disciplinare, delle domande di aggiudicazione e della corrispondenza intercorsa. Il Comune non riscontrava l’istanza.
Avverso il silenzio formatosi, il socio proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento del proprio diritto a ottenere l’esibizione dei documenti. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio, pur rilevando che il ricorso non era ancora maturo per la decisione, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori officiosi ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., al fine di acquisire gli elementi indispensabili per la definizione del giudizio.
In particolare, il Tribunale ha ordinato al Comune di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sull’intera vicenda, con specifico riguardo alla procedura di alienazione, ai rapporti con la società e ai pagamenti intervenuti, con la puntuale indicazione del soggetto che li aveva effettuati. Contestualmente, ha ordinato al ricorrente di depositare la documentazione attestante la propria qualità di socio della società al momento dei versamenti asseritamente effettuati e la titolarità attuale di tale qualifica.
La decisione evidenzia come, in materia di accesso, la verifica della titolarità di un interesse qualificato non possa prescindere dall’accertamento dei presupposti di fatto, e come il giudice possa legittimamente attivare i propri poteri istruttori per colmare le lacune conoscitive, senza che ciò comporti un’anticipazione del giudizio di merito sulla fondatezza della domanda. Pertanto, ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese è stata sospesa in attesa dell’esito degli adempimenti, rinviando la causa alla successiva camera di consiglio per la trattazione.
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Nota della Redazione
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