Affidamento in house del servizio di igiene urbana e sindacato sulla discrezionalità (TAR Abruzzo n. 397 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta tra le modalità di gestione del servizio di igiene urbana, inclusa quella dell’affidamento in house, è atto di natura eminentemente discrezionale, sindacabile solo in presenza di evidenti e macroscopici vizi di contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. Per la legittimità della delibera non è necessaria la predisposizione di un progetto interno all’Amministrazione, ben potendo l’Ente recepire, previo adeguato esame, la proposta della società in house. Il divieto di indire nuove gare nella fase transitoria non preclude l’affidamento in house, e il gestore uscente non vanta alcun diritto alla proroga del contratto.
Il Fatto
Il Comune di San Salvo, con delibera consiliare, stabiliva di entrare come socio in Ecolan spa e di affidare a tale società, con le modalità dell’in house providing, il servizio di igiene urbana per la durata di dieci anni. La società gestrice uscente, in forza di un precedente contratto di appalto poi prorogato, impugnava la delibera deducendo la carenza di motivazione sulla scelta, la mancata predisposizione di un progetto interno, la contraddittorietà con la partecipazione del Comune in altra società e la preferibilità della propria gestione sotto vari profili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo la delibera assistita da motivazione congrua e adeguata, sorretta da un’approfondita istruttoria documentale. In particolare, ha richiamato il combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, che contempla anche l’affidamento a società in house tra le modalità di gestione del servizio, rimarcando come la scelta sia atto discrezionale la cui sindacabilità è limitata ai vizi macroscopici.
Il Collegio ha precisato che, ai fini della legittimità, è essenziale la presenza di un progetto alla base della scelta, ma non la sua necessaria predisposizione da parte dell’Ente, che può recepire la proposta della società dopo adeguato esame. Ha inoltre ritenuto le relazioni prodotte idonee a illustrare sia il collegamento con le finalità istituzionali sia i profili di interesse pubblico, anche alla luce del parere favorevole della Corte dei Conti sull’acquisto delle quote societarie.
Quanto alla censura relativa alla presenza di altra società, è stata giudicata inconferente: tale società è stata trasformata in azienda speciale e quindi non più idonea a essere affidataria, né copre tutte le attività della gestione integrata dei rifiuti. La carenza di impianti in capo alla società in house è stata considerata questione che riguarda l’Amministrazione e che comunque non legittima la prosecuzione della gestione da parte del ricorrente.
Infine, il richiamo al divieto di indire nuove gare nella fase transitoria è stato ritenuto non pertinente, atteso che tale divieto non preclude la modalità di gestione in house, e che il gestore uscente non è titolare di alcun diritto di proroga. La delibera impugnata si è quindi sottratta alle censure dedotte, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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