Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in materia di riconversione sanitaria (TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 376 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. in sede di ottemperanza presuppone l’accertamento della permanenza dell’inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi conformativi derivanti dal giudicato. Qualora l’Amministrazione abbia adottato atti sopravvenuti che assumono di dare esecuzione alla sentenza, il commissario ad acta deve essere nominato con il duplice compito di verificare la conformità di tali atti al dictum giurisdizionale e, in caso di esito negativo, di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione all’integrale esecuzione degli adempimenti imposti, senza poter tener conto degli atti amministrativi in contrasto con il giudicato. La valutazione di conformità costituisce presupposto logico-giuridico dell’eventuale intervento sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria privata, aveva ottenuto dal TAR una sentenza che imponeva alla Regione di dare attuazione alla riconversione dei posti letto per le prestazioni di psicoriabilitazione, secondo le modalità stabilite da un decreto commissariale del 27 marzo 2023. A seguito dell’inerzia perdurante dell’Amministrazione regionale, la società proponeva istanza ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. per ottenere la nomina di un commissario ad acta che rimuovesse il silenzio-inadempimento e garantisse l’esecuzione degli adempimenti indicati nella sentenza.
La Regione resistente rappresentava, tramite una relazione, di aver adottato una deliberazione di Giunta regionale versata agli atti per la cessazione della materia del contendere. La ricorrente contestava però che tale atto fosse realmente attuativo della riconversione disposta dal giudicato, insistendo per la nomina del commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la necessità di nominare il commissario ad acta, ritenendo non sufficiente la mera produzione della deliberazione regionale successiva alla sentenza. Il Collegio ha evidenziato che sussiste una contestazione sulla effettiva conformità dell’atto sopravvenuto rispetto a quanto statuito dal giudice amministrativo.
La Corte ha quindi delineato un meccanismo procedimentale in due fasi. In primo luogo, il commissario ad acta è chiamato a valutare la conformità della riconversione operata dalla Regione con la deliberazione impugnata rispetto al contenuto precettivo del decreto commissariale e della sentenza passata in giudicato. Tale verifica non è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, ma costituisce l’oggetto specifico dell’incarico commissariale.
In secondo luogo, solo nell’ipotesi in cui ravvisi una non conformità, il commissario ad acta è autorizzato a provvedere in sostituzione dell’Amministrazione all’esecuzione integrale degli adempimenti indicati nella sentenza. In questo caso, il commissario dovrà adottare ogni misura idonea a garantire la riconversione, senza tener conto degli atti amministrativi che si pongano in contrasto con il giudicato.
La scelta del Prefetto di Chieti, quale soggetto estraneo all’Amministrazione regionale inadempiente, risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e l’effettività dell’esecuzione. Il Collegio ha infine adottato i conseguenti provvedimenti in camera di consiglio, nomina il commissario e fissa il perimetro del suo intervento.
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Nota della Redazione
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