Obbligo di motivazione del diniego di visto per segnalazione SIS da altro Stato membro (TAR Lazio n. 10641 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di un visto, anche di tipo nazionale per lavoro subordinato, adottato in conseguenza di una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen immessa da altro Stato membro, deve indicare l’identità dello Stato che ha sollevato l’obiezione e il motivo specifico di rifiuto basato su tale obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale delle relative ragioni. Tale obbligo di motivazione, desumibile dall’interpretazione dell’art. 32, paragrafi 2 e 3, del Codice dei visti, è funzionale a garantire il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di difesa ex art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La carenza motivazionale e istruttoria del diniego non è sanata dalla successiva sospensione del nulla osta per ragioni connesse alla normativa nazionale.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il diniego di visto per lavoro subordinato opposto dalla competente sede consolare a causa di una segnalazione a suo carico nel Sistema di informazione Schengen, immessa dalle Autorità austriache. A seguito dell’ottenimento della cancellazione della segnalazione, l’interessato chiedeva il riesame in autotutela, ma il Consolato non vi provvedeva, adducendo la sospensione del nulla osta ex art. 3 del d.l. 145/2024. Il ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19. Con tale pronuncia, la Corte ha stabilito che, in base all’art. 32 del Codice dei visti, lo Stato membro che adotta una decisione di diniego a causa di un’obiezione di altro Stato deve indicare l’identità di quest’ultimo e il motivo specifico dell’opposizione. Tale indicazione è condizione necessaria per l’esercizio del diritto al giusto processo, consentendo all’interessato di difendersi con piena cognizione e al giudice di verificare la solidità della base fattuale della decisione.
Il Collegio ha ritenuto applicabili tali principi anche ai visti nazionali per lavoro subordinato, evidenziando l’irragionevolezza di una diversità di trattamento rispetto ai visti Schengen e la coerenza con la disciplina nazionale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi. La soluzione è stata altresì ancorata alla pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2026, secondo cui la segnalazione SIS non preclude una valutazione individuale della posizione del richiedente.
Nella fattispecie, l’Ambasciata aveva omesso di indicare nel provvedimento impugnato il motivo dell’obiezione austriaca, impedendo la verifica delle ragioni sottese al diniego e il pieno esercizio del diritto di difesa. L’Amministrazione non aveva svolto alcuna attività istruttoria, né interlocuzioni con le autorità austriache né un contraddittorio con l’interessato, il quale aveva comunque ottenuto la cancellazione della segnalazione.
Quanto alla sospensione del nulla osta ex art. 3 del d.l. 145/2024, essa è stata ritenuta irrilevante: l’illegittimo diniego può avere inciso sull’inerzia dello Sportello Unico, la sospensione non sana i vizi del provvedimento impugnato e l’attività di competenza potrà essere sollecitata nel riesame. Il ricorso è stato pertanto accolto con annullamento dell’atto e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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