Principio di equivalenza e giudizio di conformità sostanziale nelle gare pubbliche (TAR Abruzzo n. 342 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara il principio di equivalenza, espressamente codificato dall’art. 79 e dall’allegato II.5, parte II, lett. A, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, impone alla stazione appaltante di non escludere offerte non perfettamente conformi alle specifiche tecniche della lex specialis quando i prodotti offrano prestazioni funzionalmente equivalenti. Il giudizio di equivalenza va condotto secondo criteri di conformità sostanziale e funzionale, non meramente formale, ed è corollario del principio del risultato di cui all’art. 1 del codice dei contratti pubblici. Il vizio formale dell’offerta ha valenza solo se rileva sul piano sostanziale. Quando la verifica di equivalenza presuppone accertamenti di natura eminentemente tecnica, il giudice amministrativo può disporre verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm.
Il Fatto
L’ASL di Pescara aveva indetto una gara-ponte per la fornitura di sistemi di prelievo venoso e provette. Con delibera n. 231/2025 era stato annullato in autotutela il lotto n. 2, proseguendo la procedura per il solo lotto n. 1, aggiudicato con delibera n. 2026-16 del 9 gennaio 2026 in favore di una società concorrente.
L’operatore economico collocato al secondo posto impugnava l’aggiudicazione, deducendo la difformità della provetta offerta dalla vincitrice per la voce n. 14 (provette per dosaggio di analiti in tracce), la non conformità del codice colore del tappo alla normativa ISO 6710 e degli stappatori alla normativa EN 61010-1. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale escludente, contestando, tra l’altro, la legittimità di un avviso del 7 aprile 2025 che aveva assimilato, sul rilievo del principio di equivalenza, una provetta di dimensioni diverse da quella indicata nella lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dall’aggiudicataria contro gli atti di indizione della gara, risultata vittoriosa nelle more del giudizio e quindi priva di interesse alla decisione.
Nel merito del ricorso avverso l’aggiudicazione, il Collegio ha ricordato che il principio di equivalenza trova fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e nel principio eurounitario di concorrenza, trovando nel favor partecipationis il suo naturale corollario. L’equivalenza presuppone che la stazione appaltante valuti la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche secondo un criterio di conformità sostanziale e funzionale, non già attraverso riscontri formalistici.
La Corte ha richiamato il dato normativo dell’art. 79 e dell’allegato II.5, comma 7 e 8, del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’art. 7 del capitolato tecnico che espressamente ammetteva prodotti “funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico”. Sul punto, ha evidenziato che sia la ricorrente principale sia la controinteressata avevano sostenuto una lettura formalistica delle previsioni della lex specialis solo per far valere il proprio specifico interesse processuale, salvo reclamarne un’interpretazione funzionale ove utile alla valutazione della propria offerta.
Il Collegio ha quindi affermato che il principio del risultato di cui all’art. 1 del codice impone una lettura sostanzialistica delle regole di gara, per cui il controllo giurisdizionale deve essere più pieno sul fatto e meno concentrato su mere irregolarità formali che non incidano sull’interesse pubblico perseguito.
Tanto premesso, il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte — con particolare riferimento alla funzionalità clinica della provetta contestata, alla conformità dei tappi e degli stappatori alle norme tecniche richiamate e alla natura modificativa o meramente esplicativa dell’avviso del 7 aprile 2025 — presupponessero la soluzione di quesiti di natura eminentemente tecnica. Ha pertanto disposto verificazione demandata all’Istituto Superiore di Sanità, formulando undici capitoli di indagine e rinviando la causa all’udienza pubblica del 13 novembre 2026.
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Nota della Redazione
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