Il diritto al documento di viaggio del titolare di protezione sussidiaria (TAR Abruzzo n. 338 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del documento di viaggio al titolare di protezione sussidiaria, l’impossibilità di ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, richiesta dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, comprende sia l’esposizione a gravi rischi per la propria incolumità in ragione del rientro o del contatto con le autorità del proprio Paese, sia le insuperabili difficoltà burocratiche di rilascio. L’onere probatorio a carico dello straniero, pur sussistente, non può essere inteso in senso stretto e rigoroso, attesa la condizione di debolezza che caratterizza la sua situazione concreta. Il riconoscimento della protezione sussidiaria è circostanza che impone all’Amministrazione un più approfondito scrutinio delle ragioni ostative alla richiesta del passaporto, senza rimettere in discussione i presupposti fondanti lo status già riconosciuto.
Il Fatto
Un cittadino nigeriano, titolare di protezione sussidiaria riconosciuta dalla Commissione Territoriale di Ancona in data 04.06.2024, presentava istanza per il rilascio del documento di viaggio ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, deducendo l’impossibilità di ottenere il passaporto dal proprio Paese per il timore di subire gravi violazioni dei diritti umani, per la condizione di vulnerabilità personale legata alla patologia documentata e per il rischio di rivittimizzazione in quanto vittima di tratta.
Il Questore della Provincia di Chieti, con decreto del 17.07.2025, respingeva l’istanza ritenendo non dimostrate le fondate ragioni che impedivano al richiedente di rivolgersi alle autorità diplomatiche del Paese di origine. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 16 Cost..
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso richiamando i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia. La disposizione di cui all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 va interpretata nel senso che l’impossibilità di “chiedere” il passaporto comprende anche l’impossibilità di “ottenere” tale documento per problematiche burocratiche di rilascio. Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa secondo cui l’onere probatorio a carico dello straniero, pur sussistente, non può essere inteso in senso stretto e rigoroso, attesa la condizione di debolezza che caratterizza la situazione concreta del beneficiario di protezione, che può giustificare anche un motivato sollecito di soccorso istruttorio da parte delle autorità italiane.
Il Tribunale valorizza il dato che la condizione di titolare di protezione sussidiaria e la volontà di non avere contatti con il proprio Paese costituiscono di per sé plausibili ragioni per richiedere il documento di viaggio. La motivazione del diniego, con cui l’Amministrazione ha ritenuto non sussistenti ragioni idonee a giustificare il rifiuto di contattare le autorità consolari, finisce per rimettere in discussione i presupposti fondanti il riconoscimento dello status, in contrasto con il principio affermato anche dal Consiglio di Stato.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e il pregresso riconoscimento del titolo di viaggio avrebbero dovuto imporre all’Amministrazione un più approfondito scrutinio sulle ragioni ostative rappresentate dal ricorrente. L’allegazione del timore di subire gravi violazioni dei diritti umani, trattamenti inumani o degradanti, torture o pene capitali in caso di contatto con le autorità nigeriane risulta compatibile con lo status già riconosciuto e sufficiente ad integrare il disposto di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007.
Il provvedimento impugnato viene quindi annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla base dei principi affermati. Il Collegio condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, tenuto conto anche della condotta processuale inadempiente all’ordine giudiziale di riesame per ben due volte.
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Nota della Redazione
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