Accesso agli atti, competenza della sede capoluogo in assenza di sezione staccata nel circondario (TAR Abruzzo n. 320 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale nel processo amministrativo, l’eccezione di incompetenza sollevata ai sensi dell’art. 47 c.p.a. dinanzi a una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale non può essere decisa dalla sezione stessa, ma impone la rimessione degli atti al Presidente del TAR con sede nel capoluogo di regione, affinché sia quest’ultimo a pronunciarsi sull’eccezione. La disposizione, di cui al comma 2 dell’art. 47 c.p.a., attribuisce infatti al Presidente del tribunale nella sua interezza — e non alla singola sezione — il potere di declinare la competenza in favore della sede capoluogo, in considerazione dell’articolazione territoriale dell’ufficio giudiziario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune di Penna Sant’Andrea alla propria istanza di accesso agli atti relativa a un procedimento edilizio. Il ricorso veniva proposto dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara. Nel costituirsi in giudizio, il Comune resistente eccepiva l’incompetenza territoriale della sezione adita, sostenendo che, trovandosi il Comune in provincia di Teramo, competente sarebbe stato il TAR con sede ne capoluogo, ossia L’Aquila, non sussistendo alcuna competenza funzionale della sezione di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla resistente, richiama il disposto dell’art. 47, comma 2, c.p.a., che disciplina il procedimento da seguire quando l’incompetenza venga eccepita dinanzi a una sezione staccata di un TAR. La norma, inserita nel quadro delle disposizioni sulla competenza territoriale degli organi di giustizia amministrativa, prevede che, in tal caso, la questione non possa essere decisa dalla sezione dinanzi alla quale è stata sollevata, ma debba essere rimessa al Presidente del TAR capoluogo.
La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di garantire un criterio uniforme di attribuzione della competenza all’interno del medesimo ufficio giudiziario, evitando che le sezioni staccate possano autonomamente declinare la propria competenza a favore di altre articolazioni territoriali del tribunale. È il Presidente del TAR capoluogo, quale organo di vertice dell’ufficio, a dover valutare l’eccezione e ad assumere la decisione sulla competenza, anche al fine di evitare possibili conflitti endorganici.
Nella specie, il Comune di Penna Sant’Andrea è situato in provincia di Teramo e, pertanto, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa comunale appare non manifestamente infondata, considerato che la sezione staccata di Pescara ha giurisdizione sulle controversie relative ai Comuni della provincia di Pescara e Chieti, mentre quelle riguardanti i Comuni delle province di Teramo e L’Aquila sono devolute alla sede capoluogo.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio non entra nel merito dell’eccezione — che non gli compete — ma si limita a disporre la rimessione del ricorso al Presidente del TAR L’Aquila, affinché sia quest’ultimo a decidere sulla eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a. La decisione assunta ha natura ordinatoria e non definisce il giudizio, che proseguirà dinanzi al giudice ritenuto competente all’esito della pronuncia del Presidente del tribunale.
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Nota della Redazione
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