Il fumus del foglio di via obbligatorio non richiede al giudice cautelare una valutazione di proporzionalità in concreto (TAR Abruzzo n. 70 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio cautelare, la legittimità del foglio di via obbligatorio emesso ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 postula una valutazione di proporzionalità che, pur costituendo requisito di sistema rispetto a ogni atto dell’autorità incidente su diritti fondamentali, non si traduce in un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali dell’amministrazione, quando queste risultino sorrette da elementi oggettivi di pericolosità sociale. La clausola di recuperabilità della libertà di circolazione, implicita nella possibilità di rientro anticipato previa autorizzazione del Questore, rende la misura flessibile e consente di superare il rilievo di sproporzione in concreto, salvo che emergano circostanze sopravvenute che impongano un nuovo bilanciamento. Il giudizio di pericolosità, ancorato a precedenti penali e di polizia, non è viziato alla luce della natura e del numero dei precedenti stessi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Pescara in data 25.11.2025, con divieto di fare ritorno nel comune per tre anni, nonché il decreto prefettizio di respingimento del ricorso gerarchico avverso tale misura. A sostegno dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva la violazione del principio di proporzionalità, evidenziando che la misura avrebbe inciso sui rapporti con i figli minori, i quali risultavano però – secondo quanto emergeva dall’ordinanza del Tribunale dei minori – già affidati ai servizi sociali. L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio per cui lo scrutinio sulla legittimità di provvedimenti che incidono sulla libertà di circolazione comprende necessariamente una valutazione di proporzionalità, quale requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale evocata dalle parti.
Tale valutazione, tuttavia, deve essere operata in concreto, considerando la specifica situazione personale e familiare del soggetto destinatario della misura. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che i figli del ricorrente risultavano affidati ai servizi sociali: da ciò è derivato il venir meno dell’esigenza, dedotta dal ricorrente, di mantenere l’unità familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, con conseguente superamento del corrispondente profilo di censura.
Il Collegio ha altresì evidenziato che il rientro nel comune di allontanamento è sempre possibile, anche prima della scadenza della misura, previa valutazione e autorizzazione del Questore, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011. Tale meccanismo rende la misura flessibile e adattabile al sopraggiungere di concrete circostanze personali e familiari che ne facciano venire meno l’attualità, come il recupero della potestà genitoriale o l’avvio di una stabile attività lavorativa, sempre in rapporto alla pericolosità che il soggetto sarà in grado di esprimere sulla base di elementi oggettivi.
Quanto al fumus boni iuris, il giudizio di pericolosità espresso nei provvedimenti impugnati non è apparso, nel sommario esame proprio della fase cautelare, viziato, alla luce del numero e della natura dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. L’istanza cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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