Sospensione della decadenza del permesso di costruire in attesa del merito (TAR Abruzzo n. 67 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tutela cautelare contro il provvedimento di decadenza del permesso di costruire può essere accolta quando le questioni di fatto e di diritto richiedono un adeguato approfondimento in sede di merito e quando, nel bilanciamento degli interessi, la soluzione che consente di pervenire alla decisione nel contraddittorio integro sia preferibile. In tal caso, il giudice sospende gli effetti del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica di trattazione del ricorso.
Il Fatto
Un soggetto impugnava il provvedimento con cui il dirigente comunale aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, chiedendone la sospensione in via cautelare. Il ricorrente contestava anche la comunicazione di avvio del procedimento, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali. Si costituiva in giudizio il Comune per resistere all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto che le questioni sottese alla controversia necessitino di un esame approfondito, non potendo essere compiutamente valutate in sede di incidente cautelare. Tale valutazione ha reso prevalente l’interesse del ricorrente a che gli effetti del provvedimento di decadenza siano temporaneamente sospesi, evitando che l’eventuale accoglimento nel merito del ricorso arrivi quando la situazione sia già compromessa.
Il giudice ha quindi operato il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla verifica della legittimità del titolo edilizio e l’interesse privato alla conservazione, in via provvisoria, degli effetti del permesso di costruire. La soluzione adottata mira a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, consentendo che la decisione definitiva possa intervenire senza che il provvedimento impugnato abbia già prodotto conseguenze irreversibili.
L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato disposto con la fissazione dell’udienza pubblica di merito, per assicurare una sollecita definizione del giudizio. È stata altresì disposta l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti, ravvisandosi giusti motivi.
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Nota della Redazione
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