Illegittimo l’obbligo di rientro in rimessa per l’NCC (TAR Abruzzo n. 307 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un’autorizzazione amministrativa e la successiva comunicazione di chiusura del procedimento, che si limiti a preannunciare l’adozione di un futuro provvedimento sanzionatorio, hanno natura meramente comunicativa e sono prive di autonoma lesività: il ricorso avverso tali atti è inammissibile per carenza di interesse. Il vincolo di territorialità costituisce elemento qualificante del servizio di noleggio con conducente (NCC), espresso dall’obbligo di rientro nella rimessa situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione o nelle altre rimesse ubicate nella medesima provincia o area metropolitana, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, l. n. 21/1992, come modificato dall’art. 10-bis d.l. n. 135/2018. L’obbligo di rientro in rimessa non è incompatibile con la normativa eurounitaria, atteso che l’attività di NCC non presenta un collegamento con situazioni previste dal diritto comunitario.
Il Fatto
Il titolare di un’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune di Torino di Sangro, riceveva dal medesimo ente una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’autorizzazione. Il procedimento si concludeva con una successiva nota con cui il Comune comunicava la chiusura del procedimento, ravvisando la violazione del vincolo territoriale e dell’obbligo di rientro in rimessa nel territorio del comune autorizzante, anche in caso di contratti di trasporto di natura continuativa svolti stabilmente fuori dal comune.
Successivamente, il Comune concedeva all’interessato il nulla osta per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, imponendo però il vincolo del rispetto della territorialità e del rientro in rimessa. Il ricorrente impugnava gli atti, deducendo la lesività della comunicazione di chiusura del procedimento, l’illegittimità del vincolo di territorialità e l’insussistenza dell’obbligo di rientro in rimessa alla luce della normativa di settore e dei principi eurounitari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo esaminato la natura degli atti impugnati, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività con riguardo alle censure rivolte contro la nota di avvio del procedimento e contro la successiva comunicazione di chiusura. Tali atti, aventi contenuto meramente comunicativo, si limitavano a preannunciare l’adozione di un futuro provvedimento di revoca, il quale, peraltro, non era mai stato effettivamente adottato, come confermato dal successivo rilascio del nulla osta per l’immatricolazione del nuovo veicolo.
Quanto alle residue censure, il Collegio ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 11, comma 4, l. n. 21/1992, come modificata dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207/2008 e successivamente riscritta dall’art. 10-bis, comma 1, lett. e), d.l. n. 135/2018. Il quadro normativo vigente prevede che l’inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC debbano avvenire presso le rimesse situate nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione e in quelli della medesima provincia o area metropolitana, con obbligo di ritorno alle stesse.
La Corte ha evidenziato come la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 26.03.2020 abbia dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di rientro in rimessa dopo ogni singolo servizio, ritenendolo sproporzionato, ma abbia comunque preservato il vincolo di territorialità quale elemento di collegamento funzionale e organizzativo del servizio con la comunità locale di riferimento. Il rientro nella sede di servizio non può, quindi, essere del tutto omesso, specialmente dopo una serie di viaggi tra loro collegati.
La Corte ha infine respinto l’eccezione di incompatibilità con la normativa eurounitaria, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude l’incidenza della disciplina nazionale sul NCC rispetto ai principi di matrice eurounitaria, attesa la natura di questione interna dello Stato delle modalità di concessione delle autorizzazioni. Alla luce di tali coordinate, il Tribunale ha ritenuto l’onere di rientro imposto dal Comune conforme alla disciplina di settore e ha respinto i motivi di ricorso, dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
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Nota della Redazione
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