Daspo e identificazione da immagini: il TAR dispone ordine istruttorio (TAR Abruzzo n. 286 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avverso il provvedimento di daspo, ove l’identificazione del ricorrente quale autore della condotta contestata risulti basata su immagini di qualità tale da non consentire un riscontro oggettivo, il Tribunale amministrativo è tenuto a disporre un ordine istruttorio a carico dell’amministrazione, affinché questa depositi una dettagliata relazione sulle modalità di identificazione, corredata da documentazione idonea e dal filmato delle telecamere ove disponibile, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente nel parallelo procedimento penale. La verifica dell’attendibilità delle modalità di identificazione costituisce presupposto indefettibile per la valutazione della sussistenza del fumus boni juris in ordine alla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il daspo emesso dalla Questura di Pescara, che gli vietava l’accesso alle manifestazioni sportive, chiedendone la sospensione in via cautelare. L’interessato deduceva l’illegittimità del provvedimento, sostenendo di essere stato identificato per errore quale autore della condotta contestata, consistita nell’accensione di un fumogeno all’interno dello stadio. A sostegno della propria tesi, il ricorrente evidenziava la sussistenza di un analogo provvedimento emesso dalla Questura di Arezzo, oggetto di separata sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pur rilevando che appare statisticamente improbabile che il ricorrente sia stato identificato per errore per due volte a distanza di circa nove mesi, intento a compiere condotte analoghe, ha ritenuto non dirimente tale considerazione ai fini della decisione cautelare.
Il Collegio ha osservato che dagli atti depositati, in particolare a causa della qualità delle immagini, non è possibile verificare l’attendibilità delle modalità di identificazione. In particolare, non è dato riscontrare, con il livello probatorio richiesto nella presente fase, la corrispondenza tra la persona ripresa mentre accendeva il fumogeno e quella che usciva dal tornello, successivamente identificata tramite l’abbinamento tra documento e orario di passaggio.
Pertanto, il Tribunale ha disposto un ordine istruttorio a carico della Questura di Pescara, imponendo il deposito, entro dieci giorni, di una dettagliata relazione sulle modalità e sui passaggi logici dell’identificazione. La relazione dovrà essere corredata da immagini idonee, non in bianco e nero e non sfocate, con attestazione di data e orario, nonché da eventuali relazioni degli agenti operanti e da ogni altra documentazione utile. È stato inoltre ordinato il deposito del filmato delle telecamere ove disponibile, il tutto previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente nel parallelo procedimento penale.
L’ordinanza ha fissato per la ulteriore trattazione cautelare la camera di consiglio del 26 giugno 2026, rinviando la decisione sulla domanda cautelare all’esito dell’adempimento istruttorio.
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Nota della Redazione
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