Variante sismica PNRR e mancato deposito AINOP preventivo: esclusa la tutela cautelare (TAR Abruzzo, Sez. staccata di Pescara, n. 59 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operatività dell’art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 136/2004, che esclude l’applicazione della disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, ivi inclusi gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001, per le opere finanziate in misura superiore alla metà con risorse PNRR, è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria. Ne consegue che, ove i lavori in variante che modifichino la conformazione strutturale e il comportamento statico-sismico dell’edificio siano realizzati in data antecedente al deposito AINOP, residua il potere dell’amministrazione di disporre la sospensione dei lavori e di revocare l’autorizzazione sismica. In sede cautelare, la valutazione delle conseguenze del provvedimento ex art. 125 c.p.a. non implica la prevalenza automatica dell’interesse al rispetto dei tempi del PNRR, dovendo comunque essere considerato l’interesse pubblico alla sicurezza strutturale.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava il decreto di sospensione dei lavori e la successiva revoca dell’autorizzazione sismica, adottati dal Servizio Genio Civile in relazione a una variante progettuale di un intervento di adeguamento del Polo Scolastico. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, era stato modificato con una variante in riduzione volumetrica e spostamento del corpo scala di emergenza. L’amministrazione, tuttavia, accertava che i lavori in variante erano stati realizzati il 21/07/2025, in data antecedente al deposito telematico in AINOP della stessa variante, avvenuto solo il 17/10/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris in capo al ricorrente. Oggetto centrale dell’indagine è l’ambito applicativo dell’art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 136/2004, norma che, per le opere finanziate con risorse PNRR in misura superiore alla metà dell’importo, esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche, tra cui il deposito del progetto strutturale e l’autorizzazione sismica preventiva.
Secondo il Collegio, detta esclusione non è incondizionata, ma risulta subordinata al requisito del deposito preventivo in AINOP della variante in sanatoria. Nel caso di specie, tale presupposto cronologico non risultava rispettato: i lavori di variante erano stati eseguiti in epoca antecedente alla registrazione telematica dell’intervento. In particolare, i lavori avevano determinato la realizzazione di un edificio con una conformazione strutturale e un comportamento statico e sismico diversi rispetto a quelli oggetto della originaria autorizzazione, circostanza che rendeva indispensabile il controllo preventivo dell’amministrazione.
La Corte ha poi esaminato il bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, richiamando la disciplina speciale di cui all’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Tale norma impone al giudice cautelare di tener conto della coerenza della misura con la realizzazione degli obiettivi e con il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.
Tuttavia, il Collegio ha chiarito che la valutazione delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare, ex art. 125 c.p.a., non legittima una prevalenza automatica dell’interesse alla rapida realizzazione dell’opera. Il rischio di perdita dei finanziamenti PNRR e l’interesse alla celere esecuzione non possono essere considerati interessi in ogni caso prevalenti rispetto all’interesse, parimenti pubblico, alla sicurezza strutturale dell’edificio, che aveva giustificato l’adozione dei provvedimenti impugnati. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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