Omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis: annullabilità per il provvedimento discrezionale e regressione procedimentale in sede cautelare (TAR Abruzzo n. 54 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento amministrativo negativo di natura discrezionale, senza che l’Amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. In tale evenienza non trova applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies, secondo comma, della medesima legge. Il preavviso di provvedimento negativo deve enunciare compiutamente le ragioni del diniego e la determinazione conclusiva, se ancora negativa, deve integrare dette ragioni con le argomentazioni finalizzate a confutare le osservazioni presentate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, già disposto nei suoi confronti ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il diniego opposto all’istanza di revoca era stato adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa. L’interessato proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento e l’adozione di una misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la portata della novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lettera i), del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, evidenziando che il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi imposto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990 determina l’annullamento del provvedimento discrezionale. In tale evenienza è preclusa all’Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, risultando pertanto inapplicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies della legge sul procedimento.
Con specifico riferimento alla tesi difensiva dell’Amministrazione, secondo cui l’obbligo di cui all’art. 10-bis non sussisterebbe per i provvedimenti adottati su istanza di parte, il Collegio ha osservato come l’ambito di applicazione della norma sia invece proprio quello dei procedimenti a istanza di parte, come si desume dal tenore letterale della disposizione.
La Corte ha inoltre precisato che una corretta applicazione dell’art. 10-bis esige non soltanto che l’Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso le ragioni del diniego, ma anche che la determinazione conclusiva, ove ancora negativa, contenga le argomentazioni idonee a confutare le osservazioni formulate dall’interessato in sede di contraddittorio procedimentale. Il mancato assolvimento di tale onere integra un vizio di legittimità del provvedimento finale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare nei limiti della regressione procedimentale, disponendo l’obbligo dell’Amministrazione di riattivare il procedimento dalla fase del preavviso di diniego e di decidere nuovamente sull’istanza entro trenta giorni, senza sospendere nel frattempo l’efficacia del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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