Sei scatti stipendiali anche per il militare congedato a domanda con 55 anni e 35 di servizio (TAR Abruzzo n. 256 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla l. n. 472/1987, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, in forza dell’espresso rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale cessato dal servizio a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza che possa opporsi l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina la sola base pensionabile e non il trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito Italiano, congedato a domanda dal 29 aprile 2017 all’età di 56 anni e con un’anzianità di servizio di 41 anni, 9 mesi e 18 giorni, riceveva dall’INPS un trattamento di fine servizio liquidato senza l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo una richiesta di ricalcolo del 14 luglio 2020, rimasta senza riscontro, il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR. L’INPS si costituiva opponendo la natura tassativa delle voci computabili e la non riconducibilità della fattispecie ai presupposti normativi richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la ricostruzione del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 2023, secondo cui l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 ad opera del d.lgs. n. 66/2010 non ha determinato la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella sua originaria formulazione, che escludeva la cessazione a domanda. Al contrario, il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare la norma limitativa, ha espressamente confermato all’art. 1911, comma 3, l’applicabilità alle forze di polizia ad ordinamento militare dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, realizzando l’equiparazione con il personale della Polizia di Stato.
Quanto all’ambito soggettivo, la disposizione riguarda tutte le forze di polizia ad ordinamento civile e militare rientranti nel concetto di “Forze di Polizia” di cui all’art. 16 della l. n. 121/1981. Sotto il profilo oggettivo, il beneficio spetta non solo al personale cessato per età, inabilità o decesso, ma anche a quello collocato in quiescenza a domanda che abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il ricorrente, in possesso di entrambi i requisiti, appartiene a quest’ultima categoria.
Il Collegio esclude l’opponibilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che disciplina l’attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non della liquidazione dell’indennità di buonuscita, non esistendo una disposizione che imponga la corrispondenza tra le due basi di calcolo. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non è qualificato come perentorio dalla norma, né ad esso è ricollegata alcuna decadenza: il rispetto del termine è meramente funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come chiarito dal Consiglio di Stato.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione del diritto al beneficio e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese sono compensate per la non univocità dell’orientamento giurisprudenziale, con rifusione del contributo unificato alla parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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