La sentenza del tribunale ordinario favorevole al docente è titolo idoneo per l’ottemperanza – mancato rispetto del termine di 120 giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Abruzzo n. 224 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo idoneo, senza che sia necessaria la previa diffida né l’apposizione della formula esecutiva, ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione spontanea dei provvedimenti giurisdizionali da parte dell’amministrazione decorre dalla notificazione della sentenza, e il suo decorso legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza. L’organo intimato non può invocare la competenza di altro organo del medesimo Ministero per giustificare la propria inerzia, essendo tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente, risultata vittoriosa in un giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti, sezione Lavoro, aveva ottenuto una sentenza che riconosceva il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici specificati nel provvedimento. Nonostante la sentenza favorevole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato, erogando il beneficio economico spettante. L’interessata ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, contestando l’inerzia dell’Amministrazione e chiedendo che fosse disposta l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento. L’azione di ottemperanza è stata ritenuta proponibile senza previa diffida, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Collegio ha verificato la presenza di un titolo esecutivo e l’avvenuto superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, come previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive.
In particolare, il giudice ha confermato l’orientamento per cui tale disposizione, calibrata sul processo civile, si applica al giudizio di ottemperanza, precisando che il “titolo esecutivo” non necessita, in questa sede, della formula esecutiva, stante il disposto dell’art. 115, comma 3, c.p.a..
Il TAR ha altresì evidenziato che l’organo intimato non può addurre la competenza di un altro ufficio del Ministero per giustificare la propria inottemperanza. La norma di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990 impone infatti al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale o di trasmettere gli atti all’organo competente, impedendo che l’amministrazione si sottragga ai propri doveri.
Conseguentemente, il Ministero è stato condannato a erogare l’importo accreditandolo sulla carta elettronica del docente, entro il termine di 60 giorni, con accessori come per legge. In caso di persistente inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, con possibilità di delega, affinché provveda entro 45 giorni. La Corte ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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