Il silenzio inadempimento non può sostituire la revoca della dichiarazione di pubblico interesse nel project financing (TAR Abruzzo n. 222 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel project financing, una volta dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione conserva il potere discrezionale di non dare corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione. Tale scelta, tuttavia, non può essere esercitata attraverso una mera inerzia: ove l’Ente intenda non realizzare l’opera, è tenuto ad assumere una decisione espressa, nelle forme e secondo il procedimento della revoca della delibera che aveva approvato il progetto e individuato il promotore. La revoca, inoltre, non può essere genericamente motivata, dovendo dare conto delle ragioni di interesse pubblico che la giustificano. L’obbligo di provvedere in modo espresso permane finché la delibera consiliare non sia stata revocata, con la conseguenza che l’inerzia protratta legittima l’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, quale mandataria di un’ATI, presentava al Comune di Bussi sul Tirino una proposta di finanza di progetto per la realizzazione e gestione in concessione di un impianto di cremazione presso il cimitero comunale. Con deliberazione consiliare, il Comune dichiarava la proposta di pubblico interesse, designava la costituenda RTI come soggetto promotore e approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma ometteva di avviare la successiva fase di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016.
Dopo ripetute sollecitazioni, il promotore proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento formatosi sulla mancata pubblicazione del bando di gara. Il Comune, costituendosi, giustificava l’inerzia con il rinnovamento degli organi politici e con un programma amministrativo incentrato sullo sviluppo turistico e il risanamento ambientale, in contrasto con la realizzazione dell’impianto crematorio, valutando la possibilità di revocare la delibera di approvazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la tempestività dell’azione, rilevando che, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente aveva sollecitato l’Ente con nota del 3 giugno 2025 e il ricorso era stato notificato il 23 luglio 2025, sicché alcuna decadenza poteva ravvisarsi.
Nel merito, il Collegio ha riconosciuto che, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse e l’individuazione del promotore, l’Amministrazione non è tenuta a dare corso alla gara per l’affidamento della concessione. Tale discrezionalità, tuttavia, deve esplicarsi secondo le forme e le regole procedimentali tipiche dell’agire amministrativo: la decisione di non dar corso alla realizzazione dell’opera deve essere assunta in modo espresso, attraverso la revoca della delibera consiliare che aveva approvato il progetto, e non può risolversi in una mera inerzia.
La Corte ha evidenziato come una condotta meramente omissiva non consenta di comprendere se l’inattuazione della delibera sia imputabile a un perdurante inadempimento degli uffici dirigenziali o a una sopravvenuta volontà contraria dell’organo politico, comunque non espressa nelle forme di legge. Finché la delibera consiliare resta efficace, essa deve essere attuata, salva la decisione discrezionale di revocarla.
Il Collegio ha inoltre precisato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblica utilità e fattibilità del project financing, intervenuta prima dell’indizione della gara, non può essere genericamente motivato: gli inviti ad assemblee pubbliche o la rappresentazione di presunti intendimenti politici costituiscono atti meramente soprassessori.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in modo espresso, dando corso alla procedura di gara ovvero revocando motivatamente la delibera consiliare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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