Autorizzazione sanitaria riferita alla struttura e non ai singoli professionisti (TAR Abruzzo n. 210 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio prevista dall’art. 4 della l.r. Abruzzo n. 32/2007 è riferita alla struttura o allo studio sanitario nel suo complesso, come chiarito dall’interpretazione autentica di cui all’art. 14 della l.r. Abruzzo n. 5/2023. Essa è richiesta unicamente al titolare della struttura e non ai singoli professionisti che vi operano in qualità di collaboratori o consulenti, i quali possono esercitarvi senza necessità di una ulteriore autorizzazione. La norma di interpretazione autentica, avendo efficacia retroattiva, si applica ab origine alla norma interpretata, fondando l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soli professionisti collaboratori.
Il Fatto
Due odontoiatre, operanti rispettivamente come collaboratrice stabile e occasionale presso uno studio odontoiatrico, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva intimato loro la cessazione immediata dell’attività professionale. Il provvedimento era motivato con il ritenuto mancato possesso dell’autorizzazione di cui alla l.r. Abruzzo n. 32/2007, ancorché lo studio fosse munito di regolare autorizzazione rilasciata nel 2013. Le ricorrenti deducevano l’incompetenza dell’ente locale e la violazione della normativa di settore, sostenendo che l’autorizzazione fosse riferita alla struttura e non ai singoli professionisti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto dirimente il sopravvenuto intervento legislativo regionale: l’art. 14 della l.r. Abruzzo n. 5/2023 ha disposto l’interpretazione autentica dell’art. 4 della l.r. n. 32/2007, chiarendo che l’autorizzazione all’esercizio è riferita alla struttura o studio nel suo complesso ed è richiesta unicamente al titolare, non ai singoli professionisti che vi operano come collaboratori o consulenti.
La norma di interpretazione autentica, avendo effetto retroattivo, si applica ab origine alla disposizione interpretata. Il Collegio ha quindi ritenuto fondato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione della normativa di settore, assorbendo le ulteriori censure, dal cui esame le ricorrenti non avrebbero potuto trarre alcuna ulteriore utilità.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto. Le spese di lite sono state compensate, considerata la specificità della materia e il sopravvenuto intervento del legislatore regionale, con il contributo unificato posto a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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