Non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione in caso di sopravvenuta soddisfazione del credito (TAR Abruzzo n. 169/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente, nel corso dell’udienza camerale, circa l’integrale soddisfazione del credito azionato e l’assenza di ulteriori pretese, determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio stesso. In tal caso, il Tribunale Amministrativo deve dichiarare il non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione, senza necessità di statuire nel merito delle questioni sollevate.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 43/2024, emesso dal Tribunale di Chieti, nei confronti dell’Asp 1 della Provincia di Chieti – Azienda Pubblica Servizi alla Persona. Con la sentenza di ottemperanza n. 307 del 28/10/2024, il TAR Pescara aveva delegato quale commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, per l’esecuzione del titolo esecutivo.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione si costituiva in giudizio. All’udienza camerale del 27 marzo 2026, il difensore del ricorrente dichiarava che il credito era stato integralmente soddisfatto dall’Amministrazione e che la parte ricorrente non aveva null’altro a pretendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente, ha ritenuto che la sopravvenuta soddisfazione del credito avesse fatto venir meno l’interesse a provvedere sull’incidente di esecuzione. La dichiarazione, resa in udienza, è stata considerata idonea ad attestare la definitiva chiusura della vicenda esecutiva, rendendo superfluo ogni ulteriore intervento del giudice dell’ottemperanza.
La pronuncia si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’adempimento dell’Amministrazione comporta l’inutilità di una decisione nel merito. Il Tribunale ha quindi optato per la formula processuale del non luogo a provvedere, che rappresenta l’esito naturale del venir meno dell’interesse alla decisione, senza necessità di una declaratoria di cessazione della materia del contendere in senso stretto.
Nessuna statuizione è stata resa in ordine alle spese di lite, non risultando dagli atti istanze in tal senso. Con il dispositivo, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’incidente di esecuzione, definendo così il giudizio.
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Nota della Redazione
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