Accesso alle offerte tecniche e onere istruttorio sulla corretta ostensione (TAR Abruzzo n. 145 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti delle procedure di gara, laddove le parti deducano in giudizio un contrasto in fatto sull’effettiva disponibilità dei documenti richiesti, l’amministrazione resistente non può limitarsi ad asserire l’avvenuta ostensione. Il giudice amministrativo, ove la circostanza sia contestata dalla parte ricorrente, deve verificare la fondatezza dell’eccezione attraverso specifici incombenti istruttori, ordinando alla stazione appaltante il deposito degli atti oggetto della domanda di accesso nella versione effettivamente resa disponibile, per accertare la corretta e completa esibizione della documentazione. Tale potere istruttorio è funzionale alla decisione sull’istanza ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e alla verifica dell’eventuale illegittimità dell’oscuramento di parti delle offerte tecniche.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, rimasta estranea all’aggiudicazione, ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante, in risposta a un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, aveva disposto l’oscuramento delle offerte tecniche presentate dalle altre due concorrenti. La ricorrente aveva chiesto l’esibizione di tutta la documentazione relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica, ma si era vista opporre un diniego parziale, limitato alla parte tecnica delle proposte.
Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale amministrativo, la società ricorrente ha contestato la legittimità dell’oscuramento, sostenendo che le offerte tecniche avrebbero dovuto essere messe a disposizione nella loro interezza o, comunque, in una versione che consentisse di comprendere le ragioni della mancata preferenza. L’amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha invece dichiarato di aver già reso disponibili i documenti richiesti. Le due società controinteressate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminati gli atti, ha rilevato l’esistenza di un contrasto in fatto tra le parti circa l’effettiva portata dell’ostensione già avvenuta. Mentre la stazione appaltante ha affermato di aver dato corso all’istanza di accesso mettendo a disposizione la documentazione, la società ricorrente ha confutato tale circostanza, negando di aver ricevuto quanto richiesto o sostenendo che la versione consegnata fosse incompleta o eccessivamente oscurata.
Tale contrasto, avente ad oggetto un elemento fattuale decisivo per la definizione del giudizio, non può essere risolto sulla base delle sole allegazioni difensive. Il Tribunale ha pertanto ritenuto di non poter decidere la controversia allo stato degli atti, essendo necessario acquisire elementi certi sulla natura e sul contenuto dei documenti effettivamente messi a disposizione della ricorrente.
In applicazione del proprio potere istruttorio, il giudice amministrativo ha quindi disposto un incombente finalizzato a ottenere dalla stazione appaltante il deposito in giudizio delle offerte tecniche delle due controinteressate, nella loro versione oscurata. Tale acquisizione è strumentale a verificare, in sede di esame del merito della domanda di accesso, se l’operazione di oscuramento operata dall’amministrazione sia avvenuta nel rispetto dei criteri previsti dalla disciplina sui contratti pubblici e se abbia indebitamente compresso il diritto di difesa e di conoscenza della ricorrente.
La decisione assunta ha natura ordinatoria e non definisce il giudizio, ma fissa il termine di cinque giorni per l’adempimento e rinvia la trattazione del ricorso alla camera di consiglio successiva, riservandosi il Collegio ogni determinazione all’esito dell’acquisizione documentale.
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Nota della Redazione
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