Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 130 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, presentata dal difensore munito di procura speciale e tempestivamente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. L’adesione della parte resistente alla sopravvenuta carenza di interesse alla discussione del merito non è condizione necessaria per l’estinzione, ma costituisce elemento che conferma l’assenza di opposizione alla rinuncia. La natura in rito della pronuncia e le circostanze di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, era adito da una società assegnataria di un lotto di terreno in località Punta Penna, che impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive aveva annullato la ricevuta di presentazione di una CILA e archiviato la pratica, a seguito del parere negativo espresso dall’ARAP. Nel corso del giudizio, dopo il deposito di documenti da parte della resistente, la società ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., con atto notificato alle altre parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della rituale rinuncia depositata dal difensore di parte ricorrente, verificava la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. In particolare, accertava che il difensore fosse munito di procura speciale e che l’atto di rinuncia fosse stato tempestivamente notificato alle altre parti costituite, le quali non avevano manifestato opposizione.
L’ARAP, con memoria depositata il 29 gennaio 2026, aveva dichiarato di aderire alla sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’estinzione del giudizio. Tale adesione, pur non essendo indispensabile ai fini dell’estinzione, confermava l’assenza di contestazioni sulla rinuncia.
Il Collegio, pertanto, rilevava che la rinuncia, essendo rituale e non opposta, determinava l’estinzione del giudizio. Quanto alle spese di lite, la natura in rito della decisione, le posizioni espresse dalle parti e le circostanze di causa, inducevano il Tribunale a disporne la compensazione integrale.
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Nota della Redazione
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