Illegittimo il diniego di emersione fondato su condanne penali senza valutazione di pericolosità (TAR Abruzzo n. 127 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’emersione dal lavoro domestico di cui all’art. 103, comma 10, D.L. n. 34/2020 preclude l’accesso alla procedura ai cittadini stranieri condannati per i reati ivi elencati, ma la valutazione della loro pericolosità non è automatica: l’Amministrazione deve tener conto anche di eventuali condanne per reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. e motivare sulla concreta pericolosità del richiedente. Il diniego fondato esclusivamente sull’esistenza di precedenti penali, senza una specifica valutazione della pericolosità, è illegittimo.
Il Fatto
Un cittadino senegalese, datore di lavoro, presentava una domanda di emersione per lavoro domestico a favore di un proprio familiare, anch’egli cittadino senegalese. La Questura di Pescara rigettava l’istanza sulla base dell’esistenza di sentenze penali di condanna a carico del lavoratore: una per furto con strappo tentato, confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila nel gennaio 2015, e una per resistenza a pubblico ufficiale, confermata dalla medesima Corte nel febbraio 2020, oltre a un procedimento penale in itinere per reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Avverso il diniego, il datore di lavoro proponeva ricorso al TAR Abruzzo, deducendo tre motivi di censura: la violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 7, legge n. 189/2002 e del d.lgs. n. 3/2007, assumendo la necessità di una valutazione della concreta pericolosità dell’interessato; l’eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento impugnato; la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per mancata comunicazione al lavoratore dell’avviso di avvio del procedimento. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riconosciuto la natura automaticamente ostativa del precedente penale indicato, osservando che il furto con strappo tentato non può considerarsi episodio isolato, in quanto valutato unitamente alla più recente condanna per resistenza a pubblico ufficiale, e che la partecipazione endoprocedimentale dell’interessato era stata garantita attraverso le osservazioni rese sulla comunicazione dei motivi ostativi.
Nel merito, il Collegio ha innanzitutto richiamato il disposto dell’art. 103, comma 10, D.L. n. 34/2020, secondo cui non sono ammessi alle procedure di emersione i cittadini stranieri condannati per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. o per i delitti contro la libertà personale. Tale disposizione prevede, inoltre, che nella valutazione della pericolosità si tenga conto anche di eventuali condanne per reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen.
Applicando tale quadro normativo al caso di specie, il TAR ha ritenuto che la Questura avesse correttamente valutato le condanne penali come indice di pericolosità dello straniero, considerando la tipologia dei reati commessi e la loro non occasionalità. Quanto al motivo concernente il difetto di motivazione, il Collegio ha osservato che la motivazione del provvedimento, seppur sintetica, era comunque presente e che l’interessato aveva avuto piena conoscenza delle ragioni ostative mediante la partecipazione al procedimento e l’accesso agli atti.
Infine, con riguardo alla dedotta violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, il TAR ha accertato che gli uffici avevano informato entrambi gli interessati — datore di lavoro e lavoratore — mediante raccomandate A/R regolarmente ricevute, rispettivamente, il 16 ottobre 2020 e il 24 ottobre 2020. Il ricorso è stato, pertanto, respinto in quanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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