Ottemperanza per i docenti precari: il TAR ordina l’assegnazione della Carta del docente (TAR Abruzzo n. 118 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento dell’obbligo di provvedere all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento delle relative somme, interessi e rivalutazione, ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponendo le relative spettanze a carico di quest’ultima. La soccombenza determina la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di possibili profili di danno erariale.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Vasto, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare al ricorrente, docente assunto con contratti a tempo determinato, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di €1.000,00, oltre interessi e rivalutazione. L’Amministrazione era rimasta inerte anche dopo la notifica in forma esecutiva del titolo, sicché l’interessato aveva proposto ricorso per l’ottemperanza, ex art. 112, comma 2, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e segnalando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Ministero si era costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, e la causa era stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Il giudice ha ordinato al Ministero di procedere al pagamento in favore del ricorrente della somma di €1.000,00, da utilizzare per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente, con interessi e rivalutazione come previsto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni. Le eventuali spettanze del commissario sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, da liquidarsi con separato decreto su idonea documentazione.
Il TAR ha condannato l’Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in €400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di profili di danno erariale.
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Nota della Redazione
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