Riesame del decreto di rigetto del passaporto: ordine di chiarimenti e rinvio (TAR Abruzzo n. 106 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di scrutinio del ricorso avverso il decreto di rigetto del rilascio del documento di viaggio, ove l’Amministrazione non abbia ottemperato all’ordine di riesame disposto in sede cautelare, può richiedere chiarimenti sullo stato del procedimento, assegnando un termine perentorio. La mancata attivazione del riesame o l’omesso riscontro costituiscono inadempimento all’ordine giudiziale, valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e rilevante ai fini della condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha rigettato la domanda di rilascio del documento di viaggio in formato elettronico. Con ordinanza cautelare, il Tribunale ha accolto l’istanza e ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame del provvedimento entro trenta giorni.
Nonostante il decorso del termine e una formale diffida, l’Amministrazione non ha dato corso al riesame. All’udienza pubblica, nessun difensore è comparso per la resistente, che non ha fornito alcuna giustificazione.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha provveduto al riesame del provvedimento impugnato, nonostante l’ordine giudiziale e la diffida del ricorrente. La mancata comparizione all’udienza ha impedito di acquisire chiarimenti sullo stato del procedimento.
Il Collegio ha ritenuto necessario richiedere formalmente all’Amministrazione di riferire sulle ragioni dell’inerzia, assegnando un termine perentorio di trenta giorni per il riscontro. Ha precisato che la mancata attivazione del riesame o l’omesso riscontro alla richiesta configurano un inadempimento all’ordine giudiziale, valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, nonché ai fini della condanna alle spese.
La trattazione del merito del ricorso è stata conseguentemente rinviata per consentire all’Amministrazione di ottemperare e di fornire i chiarimenti richiesti. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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