Ottemperanza per la carta del docente: l’amministrazione non può invocare la competenza di altro organo (TAR Abruzzo n. 42 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Detta norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al giudizio di ottemperanza con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’organo intimato non può giustificare la propria inottemperanza facendo valere la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, atteso che il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara – sezione Lavoro il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati in sentenza. Non avendo l’amministrazione provveduto all’esecuzione del giudicato nei termini di legge, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché l’avvenuto superamento del termine dei centoventi giorni dalla notifica della sentenza, ex art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Ha quindi confermato il proprio orientamento, già espresso in pronunce conformi, secondo cui la norma, sebbene calibrata sul processo civile, si applica al procedimento di ottemperanza con gli adattamenti necessari: in particolare, l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude la necessità della spedizione in forma esecutiva del titolo, requisito invece richiesto solo per l’esecuzione civile.
Il Tribunale ha inoltre respinto l’eventuale eccezione di incompetenza funzionale, richiamando l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, in base al quale il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Ne consegue che l’organo intimato non può addurre la competenza di altro organo centrale del Ministero per giustificare la propria inerzia.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’amministrazione ad accreditare le somme in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accessori come per legge. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione entro i successivi quarantacinque giorni.
Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’esiguo importo e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza ottemperanda. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Tribunale ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila per le valutazioni di competenza.
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Nota della Redazione
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