Sopravvenuta carenza di interesse per pagamento intervenuto (TAR Abruzzo n. 38 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso depositata in giudizio ma non notificata alle altre parti è irrituale, tuttavia può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia in rito, fondata su una dichiarazione unilaterale del ricorrente intervenuta per effetto dell’adempimento della pubblica amministrazione, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso avanti al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, volto ad ottenere l’esecuzione di un provvedimento di condanna al pagamento delle spese di lite emesso inter partes dal Giudice Unico del Tribunale di Pescara con ordinanza resa nell’udienza del 12 aprile 2017. Il ricorrente chiedeva pertanto che l’amministrazione intimata, non costituita in giudizio, fosse posta in condizione di dare esecuzione al titolo esecutivo giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva depositato in data 10 dicembre 2025 una rinuncia al ricorso, motivata dall’intervenuto pagamento di quanto richiesto. Tale rinuncia, tuttavia, non era stata notificata alle altre parti del giudizio, risultando pertanto irrituale.
Il Tribunale ha quindi valorizzato la distinzione tra l’istituto della rinuncia, disciplinato dall’art. 84 c.p.a., e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La prima, per essere efficace, richiede la notifica alle controparti costituite; la seconda, invece, può essere manifestata anche con un atto unilaterale depositato in giudizio, purché emerga con chiarezza la volontà del ricorrente di non proseguire nell’azione processuale e la sussistenza di un interesse attuale alla decisione.
Nel caso di specie, la dichiarazione depositata dal ricorrente, ancorché formalmente qualificata come rinuncia, esprimeva inequivocabilmente la volontà di abbandonare il giudizio per essere stata soddisfatta la pretesa azionata. Il Collegio l’ha pertanto qualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia e della circostanza che l’esito del giudizio era derivato dall’adempimento spontaneo dell’amministrazione, intervenuto prima della decisione in camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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