ISEE ordinario per prestazioni socio-assistenziali nel “Dopo di Noi” (TAR Abruzzo n. 10 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni sociali agevolate rese nell’ambito di percorsi socio-sanitari, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f), d.P.C.M. n. 159/2013, comportano l’applicazione del nucleo familiare ristretto, composto esclusivamente da assistito, coniuge e figli a carico. Non ogni intervento a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche se finanziato ai sensi della legge n. 112/2016, costituisce un percorso socio-sanitario: ove l’attività consista in prestazioni di carattere esclusivamente socio-assistenziale ed educativo, tese a potenziare l’autonomia della persona al di fuori del contesto familiare, la contribuzione dell’ente locale va determinata assumendo come parametro l’ISEE ordinario, non già quello socio-sanitario ristretto.
Il Fatto
Il tutore legale di una persona con disabilità grave impugnava la delibera della Giunta comunale di Lanciano che, in via sperimentale, aveva approvato la tabella di contribuzione dell’Ambito 11 Frentano all’Azione A1) “Percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione”, nonché la successiva nota comunale e l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi “Dopo Di Noi”.
La contestazione riguardava la scelta di richiedere, ai fini dell’assegnazione del contributo, il possesso dell’ISEE ordinario in luogo di quello socio-sanitario: secondo la parte ricorrente, la misura avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ambito dei percorsi socio-sanitari, con applicazione del nucleo familiare ristretto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto l’istanza cautelare all’esito della sommaria delibazione propria della fase. Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013 limita il nucleo familiare di riferimento all’assistito, al coniuge e ai figli a carico esclusivamente per le prestazioni sociali agevolate erogate in ambito di percorsi socio-sanitari, come definiti dall’art. 1, co. 1, lett. f), d.P.C.M. n. 159/2013, citando sul punto Consiglio di Stato, sentenza n. 6371 del 2018.
Il giudice amministrativo ha quindi esaminato la natura delle prestazioni effettivamente erogate in favore della persona assistita: sulla base del contratto stipulato con la struttura e del progetto individualizzato, esse consistevano nel soggiorno all’interno di un “gruppo appartamento”, finalizzato a potenziare l’autonomia della persona al di fuori del contesto familiare. Si trattava, pertanto, di attività a carattere esclusivamente socio-assistenziale ed educativo, non sussumibili nello schema dei percorsi assistenziali integrati a rilievo sanitario.
Da tale qualificazione il TAR ha fatto discendere la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale, che aveva legittimamente applicato l’ISEE ordinario come parametro per la determinazione della contribuzione a carico dell’ente. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase, in ragione della natura e del rango degli interessi coinvolti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.