L’inerzia nell’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario configura ottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Basilicata n. 296 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che ha condannato l’ente al pagamento di una somma di denaro, configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato e legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. L’onere di provare l’avvenuto adempimento prima della notifica del ricorso grava sul debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione entro un termine, disponendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, vi provveda un commissario ad acta.
Il Fatto
Un avvocato, avendo ottenuto dal Tribunale civile di Matera due sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dei propri compensi professionali, ravvisava il mancato adempimento da parte dell’Amministrazione. Le pronunce, relative al contenzioso sul beneficio economico per la formazione del personale docente, erano divenute irrevocabili. A fronte dell’inerzia del Ministero, il professionista proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto dei termini per l’azione di ottemperanza e l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’inerzia del Ministero è stata qualificata come una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento prima della notifica del ricorso grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze azionate entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di una ulteriore inottemperanza, ha nominato d’ufficio il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, ponendo le relative spese a carico dell’Amministrazione e liquidandole in euro 300,00.
Il TAR ha, infine, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, precisando che tale importo ricomprende in modo omnicomprensivo anche le spese funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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