Cessazione della materia del contendere per silenzio-inadempimento del Consiglio dei Ministri in materia di VIA (TAR Basilicata n. 281 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere sul rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale, proposta ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio del Consiglio dei Ministri, è destinata alla declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la deliberazione di compatibilità ambientale intervenga nelle more del giudizio. Il provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente l’interesse azionato, rendendo superfluo l’accertamento dell’obbligo di provvedere; la soccombenza virtuale dell’amministrazione rimasta inerte giustifica la condanna alle spese nella misura ridotta di due terzi, per effetto del ravvedimento operoso, mentre la compensazione può essere disposta solo nei confronti delle amministrazioni che nessun contributo abbiano dato alla situazione di inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 17.9.2021, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di 19,712 MW, con tecnologia di accumulo, in Località Piano del Carro del Comune di Irsina, comprensivo delle opere di connessione ricadenti anche nel territorio di Oppido Lucano.
A fronte del parere negativo del Ministero della Cultura e del parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero dell’Ambiente aveva richiesto l’intervento del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988. Ritenendo decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990, la società aveva quindi proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dall’organo collegiale, notificandolo il 3.4.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, le amministrazioni resistenti avevano depositato la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.4.2026, con la quale era stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto. La società ricorrente, con memoria del 3.7.2026, aveva espressamente preso atto della sopravvenuta deliberazione.
La circostanza che il provvedimento richiesto sia stato adottato in pendenza del ricorso determina l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Nessuna ulteriore pronuncia sull’obbligo di provvedere risulta necessaria, essendo venuta meno la situazione di inerzia denunciata.
Sul piano delle spese di lite, il Collegio ha valorizzato il comportamento di ravvedimento operoso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui inerzia dopo la richiesta di intervento del 5.2.2025 aveva originato il contenzioso: l’amministrazione è stata condannata al pagamento in misura ridotta a due terzi delle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, mentre è stata disposta la compensazione nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.
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Nota della Redazione
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