Accesso ai documenti sanitari del paziente: l’interesse deve essere dimostrato anche in pendenza di giudizio (TAR Basilicata n. 277 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, la pendenza di un giudizio tra il richiedente e l’amministrazione, finalizzato al riconoscimento di un credito per prestazioni sanitarie erogate a un paziente, integra un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990, legittimando l’accesso alla documentazione sanitaria e amministrativa relativa al ricovero. L’erogazione di prestazioni sanitarie a persone disabili non autosufficienti è a carico delle Unità Sanitarie Locali, mentre l’assistenza socio-assistenziale spetta ai Comuni, ai sensi dell’art. 30 L. n. 730/1983. Non può essere opposto il diniego di accesso quando non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 24 L. n. 241/1990, ferma restando la tutela della privacy applicata d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, che aveva erogato prestazioni sanitarie riabilitative e sociosanitarie a favore di un minore, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Matera per ottenere dall’Azienda Sanitaria locale il pagamento di una somma per tali prestazioni. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dall’Azienda, la quale sosteneva che il pagamento della retta dovesse essere interamente a carico del Comune. Nel corso del giudizio, la cooperativa proponeva istanza di accesso per ottenere copia di una serie di documenti relativi al ricovero del minore, inclusi la richiesta di ricovero, le delibere, gli impegni di spesa, la corrispondenza tra gli enti e i Piani Assistenziali Individualizzati. A fronte del silenzio formatosi sull’istanza, la cooperativa proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la cooperativa ricorrente ha dimostrato il proprio interesse all’accesso ai documenti richiesti, considerato il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Matera, volto a ottenere il pagamento delle prestazioni erogate. Il collegamento tra la documentazione richiesta e la tutela dell’interesse patrimoniale della ricorrente rende sussistente il requisito dell’interesse diretto, concreto e attuale.
Quanto alla ripartizione degli oneri economici, il Collegio richiama l’art. 30 L. n. 730/1983, dal quale si evince che le attività di tipo socio-assistenziale sono di competenza degli Enti Locali, mentre le prestazioni sanitarie connesse sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale e, quindi, delle Unità Sanitarie Locali. Ne consegue che, se al paziente sono state erogate prestazioni sanitarie, il relativo onere ricade sull’Azienda Sanitaria, mentre l’assistenza socio-assistenziale spetta al Comune.
Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di casi di esclusione del diritto di accesso previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, rilevando che i documenti richiesti si riferiscono a un paziente della stessa cooperativa ricorrente. La tutela della privacy del minore è stata comunque garantita, mediante l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli relativi al suo stato di salute, applicato d’ufficio dal giudice.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di consegnare alla ricorrente i documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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