Sanatoria semplificata inapplicabile agli abusi accertati con ordinanza demolitiva (TAR Basilicata n. 268 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La S.C.I.A. in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non produce effetti quando gli interventi realizzati siano stati qualificati, con ordinanza demolitoria non impugnata, come eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. In tal caso, la fattispecie di sanatoria applicabile è esclusivamente quella dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sicché il ricorso alla sanatoria semplificata al di fuori del suo ambito applicativo non può generare un affidamento tutelabile né attivare il regime del silenzio-assenso. Gli abusi realizzati in area paesaggisticamente vincolata sono ricondotti ex lege alla nozione di totale difformità ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e, pertanto, sono estranei al perimetro applicativo dell’art. 36-bis cit.
Il Fatto
Un proprietario, titolare di un compendio immobiliare interessato da interventi di ristrutturazione edilizia avviati sulla base di S.C.I.A., vedeva stigmatizzare l’abusività delle opere con ordinanza demolitoria adottata dal Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 per difformità dal progetto approvato, realizzazione di una sopraelevazione con maggiore volumetria in area a rischio idrogeologico e difformità dall’autorizzazione paesaggistica. L’interessato presentava quindi istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rimasta priva di riscontro, e successivamente una S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del medesimo decreto, sulla quale il Comune interveniva prima con una diffida e poi con un provvedimento di annullamento in autotutela. Avverso tali atti veniva proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata respinge il ricorso, fondando il proprio decisum sulla natura degli abusi oggetto di sanatoria, definitivamente qualificati dall’ordinanza demolitoria non impugnata come interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Da tale qualificazione discende l’individuazione della pertinente fattispecie di sanatoria, da rinvenirsi esclusivamente nell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, e non già nella sanatoria semplificata di cui all’art. 36-bis, riferibile solo a interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla S.C.I.A. ex art. 34 ovvero realizzati in assenza o difformità dalla S.C.I.A. nelle ipotesi di cui all’art. 37 d.P.R. n. 380/2001.
Il Collegio richiama inoltre il disposto dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, in forza del quale gli abusi commessi in area paesaggisticamente vincolata sono ricondotti ex lege alla nozione di totale difformità, con conseguente esclusione dal perimetro applicativo dell’art. 36-bis. A ciò si aggiunge il principio, desunto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui la S.C.I.A., per produrre i propri effetti, deve corrispondere al modello legale: ove venga utilizzata fuori dal suo ambito applicativo, il relativo regime giuridico non può operare, non potendosi configurare un provvedimento implicito in contrasto con il principio di legalità.
Quanto al silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il TAR ne dichiara la tardiva impugnazione, essendo decorso il termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione senza che l’amministrazione avesse provveduto espressamente. Le ulteriori censure, relative alla diffida originaria, sono dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’assetto di interessi da essa creato stato superato e stabilizzato dal successivo provvedimento di annullamento in autotutela.
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Nota della Redazione
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