L’incombente istruttorio ex art. 65 c.p.a. nel giudizio sull’accesso agli atti e l’accertamento dell’avvenuta ostensione (TAR Basilicata n. 232 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il diniego di accesso agli atti, il giudice amministrativo, ove emergano profili dubbi in ordine all’effettiva portata della pretesa ostensiva e alla conseguente soccombenza, può disporre ai sensi dell’art. 65 cod. proc. amm. un incombente istruttorio atipico, ordinando all’Amministrazione di chiarire quali, tra i documenti oggetto della domanda, siano stati già esibiti alla parte, con l’indicazione delle modalità con cui l’ostensione è avvenuta e l’esibizione della relativa prova documentale. L’accertamento dell’avvenuto adempimento, anche parziale, dell’obbligo di esibizione incide sulla delimitazione del thema decidendum e sulla necessità di pronunciarsi nel merito dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l’Amministrazione sanitaria ha respinto la sua istanza di accesso agli atti. La società cooperativa assumeva la spettanza del diritto di prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti, mentre l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della pretesa, deducendo che parte della documentazione richiesta sarebbe stata già messa a disposizione della ricorrente.
La controversia, radicata davanti al TAR Basilicata, è stata chiamata all’esame del collegio in sede di camera di consiglio, ai fini della decisione sull’istanza cautelare e sull’eventuale definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutato il materiale processuale e le prospettazioni delle parti, ha ritenuto necessario acquisire elementi chiarificatori prima di pronunciarsi. In particolare, la circostanza per cui l’Amministrazione avrebbe già esibito una parte dei documenti richiesti ha indotto il giudice a ritenere indispensabile verificare l’esatta consistenza dell’inadempimento contestato, onde valutare correttamente la fondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto esercitato il potere istruttorio riconosciuto dall’art. 65 cod. proc. amm., che gli consente di disporre i mezzi di prova necessari anche d’ufficio. Tale potere, di natura atipica, risulta qui funzionale a dirimere la controversia sull’effettiva lesione del diritto di accesso, accertando se e quali documenti siano stati già ostesi alla ricorrente, con quali modalità e sulla base di quale riscontro documentale.
L’incombente così disposto non si traduce in una mera attività di completamento del contraddittorio, ma costituisce un passaggio necessario per delimitare l’oggetto del giudizio e per consentire al Collegio di statuire, con piena cognizione, sull’eventuale permanere dell’interesse della ricorrente all’ostensione dei documenti non ancora esibiti.
Il Tribunale ha quindi assegnato all’Amministrazione un termine perentorio per adempiere, fissando l’ulteriore camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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