Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ostensione in materia di accesso (TAR Basilicata n. 223 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, la sopravvenuta ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta dall’interessato determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla decisione nel merito. L’esito favorevole per il ricorrente non è tuttavia neutro sul piano delle spese: l’amministrazione che abbia inizialmente formato il silenzio-rigetto è condannata al pagamento delle spese di giudizio, ancorché ridotte rispetto all’ordinario importo per tenere conto del comportamento di ravvedimento operoso successivamente tenuto.
Il Fatto
In seguito ad un sopralluogo effettuato su terreni di proprietà del ricorrente e dei suoi familiari, il Comune aveva irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione abusiva di una pavimentazione e di una recinzione. Il ricorrente, che aveva già impugnato la determinazione sanzionatoria, presentava istanza volta ad ottenere la copia del verbale del sopralluogo e dei relativi allegati.
Avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990. A seguito della proposizione del ricorso, l’amministrazione provvedeva all’ostensione della documentazione richiesta; il ricorrente chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Comune alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che, una volta intervenuta l’ostensione della documentazione, non residuasse alcun interesse del ricorrente alla decisione nel merito della controversia. La domanda di accesso è infatti satisfattiva della pretesa sostanziale, sicché la produzione della documentazione richiesta rende inutile l’accertamento giurisdizionale sulla legittimità del diniego. Tale esito processuale è stato dichiarato ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha chiarito che la cessazione della materia del contendere per fatto sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio, trovando applicazione il principio della soccombenza virtuale. Al contempo, il Collegio ha valorizzato il comportamento processuale dell’amministrazione, il quale ha determinato la definizione favorevole della lite senza bisogno di una pronuncia di merito.
Sulla base di tale bilanciamento, la condanna alle spese è stata liquidata nella misura dei 2/3 dell’importo ordinariamente applicato per i ricorsi in materia di accesso, con richiamo alla giurisprudenza del medesimo Tribunale che ha costantemente applicato tale criterio riduttivo in presenza di un ravvedimento operoso successivo alla proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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