Il silenzio inadempimento sulla VIA è illecito permanente, termina solo con il ricorso giurisdizionale (TAR Basilicata n. 205 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia o il silenzio dell’Amministrazione su un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale costituisce un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Ne consegue che la disciplina normativa sopravvenuta, sebbene non retroattiva, si applica anche ai procedimenti il cui termine sia già scaduto alla data della sua entrata in vigore. Il termine procedimentale per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 decorre dalla data dell’ultimo avviso al pubblico e scade decorsi complessivamente centosessanta giorni, termine che l’Amministrazione ha l’onere di rispettare nella conclusione del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 6.3.2023, un’istanza per ottenere la Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 19,995 MW, con le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Dopo la pubblicazione di quattro avvisi al pubblico e il parere contrario della Soprintendenza, il procedimento non si concludeva. La società, pertanto, notificava in data 12.3.2026 il ricorso avverso il silenzio inadempimento, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo scrutinato la ricevibilità del ricorso, ricostruendo la scansione procedimentale prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Il termine per la conclusione del procedimento di VIA decorre dall’ultimo avviso al pubblico. Nella specie, considerato l’avviso del 26.9.2025 e aggiunti i centosessanta giorni previsti dalle norme, il termine procedimentale è scaduto il 6.3.2026, sicché il ricorso notificato il 12.3.2026 è tempestivo, essendo stato proposto entro l’anno dalla scadenza del termine.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006, introdotto dal d.l. n. 153/2024, conv. in legge n. 191/2024, ed entrato in vigore il 17.12.2024, ha stabilito che per i progetti prioritari è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni, con trattazione degli altri progetti in ordine cronologico. La norma, sebbene non retroattiva, si applica alla fattispecie: l’inerzia dell’Amministrazione configura un illecito permanente, che perdura sino alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il silenzio, come già affermato dalle sentenze richiamate.
L’accoglimento del ricorso comporta l’obbligo per il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e per il Ministero della Cultura di concludere il procedimento entro il termine di centoventi giorni. Le spese di lite sono poste a carico del Ministero dell’Ambiente, soccombente, nella misura di € 1.500,00 oltre accessori, mentre il Ministero della Cultura non è condannato, non avendo ancora ricevuto la documentazione per il concerto.
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Nota della Redazione
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