Accesso civico e inesistenza documentale: l’onere dichiarativo dell’Amministrazione (TAR Basilicata n. 192 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto a prescindere dall’utilità che il richiedente potrà trarne dall’ostensione, essendo finalizzato anche ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. L’Amministrazione non può negare l’accesso motivando il diniego con l’infondatezza dell’eventuale impugnazione giurisdizionale dell’atto presupposto, né può valutare la utilità dei documenti richiesti. La dichiarazione di inesistenza dei documenti, resa dall’Amministrazione, impedisce l’ordine di esibizione, ferma restando la responsabilità per la veridicità di tale affermazione.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di un’azienda ospedaliera con qualifica di infermiera presso una unità operativa di endoscopia digestiva, vedeva revocata l’indennità di rischio radiologico a decorrere da una certa data, per mancato possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento aziendale. Ritenendo illegittima la revoca, la lavoratrice presentava un’istanza di accesso volta ad ottenere un’ampia documentazione, comprensiva di relazioni illustrative della commissione preposta, verbali, schede di monitoraggio dosimetrico, documenti di valutazione dei rischi e certificati medici relativi agli ultimi tre anni.
A fronte del silenzio formatosi sull’istanza, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., successivamente integrato da motivi aggiunti avverso la nota con cui l’Amministrazione aveva chiarito le ragioni della parziale ostensione documentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la cessazione della materia del contendere con riguardo ai documenti già consegnati alla ricorrente, tra cui il regolamento aziendale, la delibera di recepimento e il verbale della commissione contenente la revoca.
Quanto alla domanda di accesso relativa a documenti che l’Amministrazione aveva dichiarato inesistenti — come i pareri specifici dell’Esperto di Radioprotezione o le note tecniche dei servizi competenti — il Collegio ha escluso che possa ordinarsi un accesso impossibile da eseguire. La dichiarazione di inesistenza, ove resa dall’Amministrazione, preclude l’ordine di esibizione, pur rimanendo ferma la responsabilità per la veridicità dell’affermazione.
Per i documenti esistenti ma non consegnati, il Collegio ha accolto il ricorso. In particolare, ha affermato che l’Amministrazione non può negare l’accesso motivando con l’infondatezza dell’eventuale impugnazione giurisdizionale della revoca dell’indennità, poiché l’ostensione va riconosciuta a prescindere dall’utilità che il richiedente potrà trarne. La valutazione dell’utilità dei documenti non spetta all’Amministrazione, tanto più che anche documenti relativi ad anni precedenti possono risultare utili per verificare la legittimità della revoca.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Direttore Generale dell’Azienda di consegnare, entro trenta giorni, le relazioni illustrative della commissione, i verbali e gli atti istruttori con le schede di monitoraggio dosimetrico degli anni precedenti, il documento di valutazione del rischio radiologico, i certificati dell’Esperto di Radioprotezione e gli atti relativi alle visite mediche del Medico autorizzato.
La soccombenza ha infine determinato la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, anche in considerazione del fatto che la dichiarata disponibilità a fornire la documentazione non si era concretizzata nell’accesso materiale ai documenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.